Dettaglio bandi
CategoriaBandi esperiti
Codice01/17 - C
Pubblicazione21/08/2017
Scadenza12/10/2017
SupportoSpA Autovie Venete
Oggetto
C.I.G. 71676682C0 C.U.P. I61B07000360005 - Lavori di ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia lotto II San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. Km 451+021 (ex 54+545) alla progr. Km 459+776 (ex 63+300) e Canale di Gronda Fosson-Loncon.
E' convocata per il giorno 19.10.2017 alle ore 14:30 la seconda seduta pubblica di gara per il prosieguo dell'apertura delle buste "A-documentazione amministrativa".
E' convocata per il giorno 20.10.2017 alle ore 09:30 la terza seduta pubblica di gara per il prosieguo dell'apertura delle buste "A-documentazione amministrativa".
E' convocata per il giorno 02.11.2017 alle ore 09:30 la seduta pubblica di gara in cui si insedierà la Commissione Giudicatrice per l'apertura delle buste "B - Offerta Tecnica".
N.B. 1 Prima di formulare un quesito alla Stazione Appaltante si invitano gli operatori economici a prendere visione delle FAQ pubblicate nella presente pagina. Pertanto qualora l'argomento fosse già stato trattato non si provvederà a dare alcuna risposta nel merito.
N.B. 2 Si comunica che non sarà concessa alcuna proroga del termine per la presentazione dell'offerta.
N.B. 3 A rettifica di quanto pubblicato nelle risposte relative alle FAQ n. 23 e 30, si informano i concorrenti che, come stabilito al punto 10.12 del disciplinare di gara, il documento PASSOE dovrà essere sottoscritto solo da un legale rappresentante di ogni soggetto componente il costituendo raggruppamento/consorzio in caso di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti o dal solo legale rappresentante dell'operatore mandatario in caso di consorzi o raggruppamenti già costituiti. Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass.
N.B. 4 A parziale rettifica di quanto pubblicato nella FAQ n. 28, si informano i concorrenti che, come stabilito a pag. 9 del Disciplinare di Gara, per ogni subappaltatore indicato nella terna dovrà essere prodotto l'attestato SOA.
E' convocata per il giorno 19.10.2017 alle ore 14:30 la seconda seduta pubblica di gara per il prosieguo dell'apertura delle buste "A-documentazione amministrativa".
E' convocata per il giorno 20.10.2017 alle ore 09:30 la terza seduta pubblica di gara per il prosieguo dell'apertura delle buste "A-documentazione amministrativa".
E' convocata per il giorno 02.11.2017 alle ore 09:30 la seduta pubblica di gara in cui si insedierà la Commissione Giudicatrice per l'apertura delle buste "B - Offerta Tecnica".
N.B. 1 Prima di formulare un quesito alla Stazione Appaltante si invitano gli operatori economici a prendere visione delle FAQ pubblicate nella presente pagina. Pertanto qualora l'argomento fosse già stato trattato non si provvederà a dare alcuna risposta nel merito.
N.B. 2 Si comunica che non sarà concessa alcuna proroga del termine per la presentazione dell'offerta.
N.B. 3 A rettifica di quanto pubblicato nelle risposte relative alle FAQ n. 23 e 30, si informano i concorrenti che, come stabilito al punto 10.12 del disciplinare di gara, il documento PASSOE dovrà essere sottoscritto solo da un legale rappresentante di ogni soggetto componente il costituendo raggruppamento/consorzio in caso di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti o dal solo legale rappresentante dell'operatore mandatario in caso di consorzi o raggruppamenti già costituiti. Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass.
N.B. 4 A parziale rettifica di quanto pubblicato nella FAQ n. 28, si informano i concorrenti che, come stabilito a pag. 9 del Disciplinare di Gara, per ogni subappaltatore indicato nella terna dovrà essere prodotto l'attestato SOA.
FAQ
DOMANDA 1: il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara o facoltativo?
RISPOSTA 1: ai fini della partecipazione alla gara d'appalto l'operatore economico dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare. Qualora un presupposto o un requisito non fosse richiesto da quanto indicato nella sopracitata documentazione, non vi sarà alcun obbligo nel merito. Ciò non toglie che l'operatore economico potrà effettuare autonomamente, senza alcun supporto da parte della Stazione Appaltante, tutte le attività che ritiene opportune ai fini della presentazione della documentazione di gara e alla redazione della relativa offerta.
DOMANDA 2: un chiarimento riguardo allo scarico dei documenti, esiste un modo per scaricare tutto il materiale in una volta sola, senza aprire tutte le directory e salvare un file per volta?
RISPOSTA 2: No, i file vanno scaricati e salvati singolarmente uno alla volta.
DOMANDA 3: chiediamo gentilmente dove è possibile scaricare la lista delle lavorazioni e forniture fornita dalla stazione appaltante, vidimata in originale dal R.U.P. come descritto a pag. 15 e 17 del Disciplinare di gara.
RISPOSTA 3: come prescritto dal Disciplinare di gara a pagina 17 "I Concorrenti dovranno utilizzare per compilare l'offerta unicamente la Lista delle Lavorazioni e delle Forniture vidimata in originale dal R.U.P. e fornita dalla Stazione Appaltante. L'eventuale offerta presentata su altro modello, per quanto identico, ma non vidimato in originale dal R.U.P., comporta l'esclusione dalla gara. La Lista delle Lavorazioni e Forniture deve essere richiesta via P.E.C. all'indirizzo gare@pec.commissarioterzacorsia.it", per i termini e le modalità di invio/ritiro si rimanda pertanto a quanto descritto successivamente a tale capoverso.
DOMANDA 4: con riferimento a quanto richiesto a pagina 15 del Disciplinare di Gara ed in particolare che "Il concorrente ha l'obbligo di controllare le descrizioni e le quantità delle lavorazioni corrispondenti agli articoli riportati nella Lista delle Lavorazioni e Forniture attraverso l'esame degli elaborati del progetto, comprendenti anche l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo, e di tutti i documenti posti a base di gara, prima di formulare i prezzi unitari che intende offrire per ciascun articolo", al fine di agevolare tale attività, si chiede di mettere a disposizione dei Concorrenti i files editabili relativi ai Computi Metrici Estimativi ed agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.
RISPOSTA 4: i file editabili non sono messi a disposizione dei concorrenti.
DOMANDA 5: premesso che il Disciplinare di gara a pagina 6, paragrafo 7. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, punto 1., terzo capoverso, recita:
Le lavorazioni relative alle categorie OG3, OG6, OS12-A, OS34, OS21, OS18-A, OG8, OG10, OS11, OG13 e OS10 sono a qualificazione obbligatoria.
Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione in dette categorie dovrà associarsi nelle forme previste con un operatore economico in possesso della qualificazione ovvero dovrà dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, la volontà di subappaltare tali lavorazioni ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione. ln tal caso il concorrente dovrà indicare la terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Si chiede di chiarire se anche nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione in dette categorie ed intenda comunque avvalersi della facoltà di subappaltare la lavorazione ad esse afferenti, debba essere indicata la terna di subappaltatori. Si chiede, altresì, di confermare che dovrà essere eventualmente indicata una terna di subappaltatori per ogni categoria cui afferiscono le lavorazioni che si intendono subappaltare.
RISPOSTA 5: nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare, lo stesso ha l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, come previsto dalla norma di legge.
DOMANDA 6: subelemento T.1.1 - Organizzazione del cantiere: per quanto riguarda i curriculum vitae della struttura fissa di cantiere questi si intendono inclusi nelle 40 facciate in A4 complessive o è possibile allegare al subelemento un documento specifico?
RISPOSTA 6: l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima.
DOMANDA 7: subelemento T.2.2 - Qualità dei materiali: in merito alle relazioni dimostrative e documentazione tecnica specifica richiamate nel subcriterio le stesse si intendono incluse nelle 40 facciate in A4 complessive o è possibile aggiungere al subelemento degli allegati?
RISPOSTA 7: le relazioni dimostrative e da documentazione tecnica specifica menzionate nella descrizione dell'elemento T2.2 sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi escluse dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed escluse dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima.
DOMANDA 8: Relativamente al requisito richiesto al punto n. 3 del paragrafo 7 del disciplinare di gara, in particolare "aver eseguito lavori analoghi nella categoria OG3 per almeno € 48.421.560,43 documentabile tramite CEL", siamo a richiederVi se è corretto prendere in considerazione i lavori eseguiti nell'ultimo decennio.
RISPOSTA 8: Il periodo utilizzabile è di anni 10 (dieci) antecedenti la data di pubblicazione del bando, in analogia a quanto previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 9: Con riferimento alla presentazione dei certificati di esecuzione lavori per entità (e cioè pari ad almeno € 48.421.560,43) e tipologia (costruzione di strade e autostrade) compresi nella Cat. OG 3, come richiesto al punto 3 ‐ pag. 6 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di specificare quale è il periodo temporale di riferimento dei suddetti certificati.
RISPOSTA 9: Il periodo utilizzabile è di anni 10 (dieci) antecedenti la data di pubblicazione del bando, in analogia a quanto previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 10: si chiede di confermare che, in caso di R.T.I. di tipo orizzontale, tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% e quindi la stessa dovrà presentare Certificati di esecuzione lavori per un importo minimo di € 19.368.624,17 e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%
RISPOSTA 10: Sì. Vale quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., richiamato anche a pag. 6 del disciplinare di gara.
DOMANDA 11: con riferimento al requisito di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si richiede di confermare che in caso di consorzio stabile possano essere utilizzati, ai fini della dimostrazione degli importi, i Certificati di Esecuzione Lavori rilasciati alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici del lavoro.
RISPOSTA 11: Si conferma.
DOMANDA 12: Si richiede inoltre di specificare le modalità di calcolo dei relativi importi con particolare riferimento: a) al periodo utilizzabile, b) all'importo utilizzabile in caso di esecuzione in A.T.I., c) all'importo utilizzabile in caso di presenza di ulteriori categorie diverse dall'OG3, d) importo utilizzabile in caso di subappalto parziale della categoria OG3.
RISPOSTA 12: a) il periodo utilizzabile è di anni 10 (dieci) antecedenti la data di pubblicazione del bando, in analogia a quanto previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) in caso di esecuzione di un lavoro in R.T.I., dal Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) emesso dalla Stazione appaltante emergono gli importi attribuibili a ciascun componente della R.T.I. per ciascuna categoria di lavoro; c) il requisito di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riferisce a lavori della stessa tipologia dell'appalto (costruzione di strade e autostrade) certificati nella sola categoria OG3; d) il Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) riporta gli importi attribuiti per ciascuna categoria ad ogni componente del R.T.I., scomputando dal valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, che sono attribuiti dallo stesso C.E.L. ai subappaltatori, così come disposto dal comma 22 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Gli importi attribuiti dal C.E.L. ai subappaltatori non possono quindi essere utilizzati per soddisfare il requisito di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 13: siamo a fare richiesta di proroga di 30 (trenta) giorni del termine di presentazione delle offerte relative all'appalto in oggetto.
RISPOSTA 13: si comunica che non sarà concessa alcuna proroga del termine per la presentazione dell'offerta.
DOMANDA 14: Considerato il tempo a disposizione, al fine di agevolare i concorrenti nella verifica delle quantità poste a base di gara e nella valutazione delle migliorie proposte, si chiede la messa a disposizione del computo metrico estimativo in formato editabile.
RISPOSTA 14: Non si mettono a disposizione files in formato editabile.
DOMANDA 15: Si chiede se a seguito della verifica e delle proposte migliorative il Concorrente deve integrare i prezzi a base di gara con degli eventuali nuovi prezzi si chiede:
a. le analisi di tali prezzi vanno inserite nella "busta C (offerta economica)"?
b. oppure vanno presentate solo in fase di verifica di congruità dell'offerta?
RISPOSTA 15: Come si evince chiaramente dal disciplinare di gara (pag. 17), le analisi vanno allegate all'offerta economica (Busta C).
DOMANDA 16: Considerato quanto richiesto nel disciplinare di gara subelemento T1.1, dove a pag. 19 si legge: "Nello specifico, anche riferendosi al cronoprogramma allegato ai documenti di gara, il concorrente dovrà illustrare le risorse, in termini di numero e tipologie di mezzi e di maestranze, che verranno utilizzate per le attività di cantiere, con le relative produzioni attese. Per i mezzi d'opera dovranno essere illustrate anche le caratteristiche tecniche, al fine di giustificare le produzioni indicate. Dovranno inoltre essere illustrate le eventuali innovazioni tecnologiche utilizzate nei processi delle singole fasi di lavorazione (ad esempio nuovi macchinari, cicli di produzione, tecnologie di varo, ecc.), che possano migliorare le metodologie lavorative. Potranno essere proposti perfezionamenti delle soluzioni progettuali, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara, volte alla ottimizzazione dei tempi di esecuzione e alla semplificazione costruttiva (ad esempio: soluzioni alternative per la casseratura delle solette d'impalcato con lamiere grecate o lamiere piane tralicciate; spinta dei tombini scatolari in unica fase per tutta la larghezza del rilevato autostradale; accorgimenti tecnici per ridurre i tempi di consolidazione dovuti alla costruzione dei nuovi rilevati di accesso ai ponti e ai cavalcavia). Il tutto nel pieno rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà anche illustrare i controlli, non sostitutivi rispetto a quelli della D.L., che intende eseguire nel corso dei lavori per la verifica del rispetto dei tempi e la periodicità con cui gli stessi saranno eseguiti, nonché la capacità di monitorare e porre rimedio a possibili interruzioni dell'attività di cantiere a causa di eventi anomali (es. ritardo nell'emissione di ordinanze, ecc.).
Per quanto riguarda l'organizzazione operativa, il concorrente dovrà presentare un organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere preposta (Direttore Tecnico, Capo Cantiere, ecc.) corredato di curricula vitae".
Si chiede:
a. le eventuali schede tecniche dei mezzi che il concorrente intende impiegare per l'esecuzione dei lavori, da allegare al fine di illustrarne le caratteristiche tecniche, possono essere consegnate come allegato alla relazione T1?
b. inoltre, è necessario fornire elenco e caratteristiche di mezzi/attrezzature impiegati per lavorazioni che il concorrente intende subappaltare?
c. i curricula vitae del Direttore di Cantiere, del Capo cantiere, ecc. e l'organigramma funzionale possono essere consegnati come allegato alla relazione T1?
d. oppure vanno inseriti nella relazione T1?
RISPOSTA 16: Le schede tecniche dei mezzi che il concorrente intende impiegare, l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima. Il subappalto è un istituto inerente alla fase di esecuzione dell'affidamento e non a quella di partecipazione alla gara, sicché non è possibile fare ricorso a mezzi del subappaltatore per formulare l'offerta tecnica.
DOMANDA 17: relativamente al subappalto e nello specifico alla terna dei subappaltatori da indicare nominativamente, considerato che:
- l'art. 105 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 prevede che tale indicazione è obbligatoria per i lavori per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
- tra le categorie a base d'asta sono presenti, tra le altre, le categorie OS34 - OS10.
Si chiede conferma che per tali categorie (OS34 - OS10) non sia pertanto necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori.
RISPOSTA 17: L'art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., modificato a seguito del D. Lgs. 56/2017, non contiene più la previsione da Voi citata. La disposizione ora recita: "È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa…".
DOMANDA 18: in caso di Consorzio Stabile, le imprese consorziate indicate come esecutrici, oltre al DGUE compilato nelle parti indicate a pag. 12 del disciplinare, devono presentare altre dichiarazioni/documenti?
RISPOSTA 18: a pagina 12 del Disciplinare di Gara viene descritta la documentazione da presentare "In caso di consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b) e c) del c. 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.): La busta "A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere il DGUE del consorzio e, unicamente nel caso l'offerta indichi una o più consorziate che svolgeranno la prestazione, anche il DGUE di tali consorziate compilati nella sola parte attestante l'assenza per il concorrente delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.".
DOMANDA 19: viene chiesto al concorrente di presentare con la documentazione amministrativa lo Schema di Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario corredato dagli allegati 1 e 2 e sottoscritto in piena ed incondizionata accettazione. Quello messo a disposizione con i documenti di gara, è composto da 23 pagine comprensive dell'allegato 1. Dell'allegato 2 non c'è traccia. Si domanda di mettere cortesemente a disposizione l'allegato 2.
RISPOSTA 19: l'allegato 2 "anagrafica imprese" è presente e si trova a pag. 23 del file messo a disposizione.
DOMANDA 20: con riferimento al DGUE, su disciplinare di gara viene scritto:
"Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, attestanti il possesso dei requisiti richiesti, e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari".
Il DGUE infatti con la parte VI dichiarazioni finali soddisfa solo in parte quanto sopra riportato, ovvero permette di far produrre la dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio i documenti comprovanti i requisiti dichiarati sul momento. Si chiede di specificare meglio cosa occorre compilare sul DGUE per adempiere alla seguente prescrizione "indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari".
RISPOSTA 20: una compilazione corretta e completa del DGUE, sulla base delle indicazioni in esso contenute, risulta esaustiva.
DOMANDA 21: Relativamente all'appalto in oggetto ed in seguito alla risposta al chiarimento n. 5, si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione della scrivente impresa, ovvero, che nel caso di ricorso al subappalto il concorrente è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori per ogni categoria di lavorazioni, senza presentare nessuna ulteriore documentazione, da parte dei subappaltatori indicati.
RISPOSTA 21: come previsto dal Disciplinare di Gara:
- a pagina 9 "In caso il concorrente dichiari l'intenzione di subappaltare parte dei lavori ed indichi pertanto nell'offerta i subappaltatori, l'attestato SOA dovrà essere prodotto per ciascun subappaltatore";
- a pagina 10 "Ai soli fini della creazione del PASSOE, tutti i subappaltatori indicati ai sensi del successivo p.to 10.14 devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI";
- a pagina 12 "In caso di subappalto ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: La busta "A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere il DGUE degli operatori economici indicati come subappaltatori, compilati nella sola parte attestante l'assenza per il concorrente delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.".
DOMANDA 22: si chiede cortesemente a Codesta Spett.le Amm.ne se è possibile effettuare dei sondaggi per verificare la caratterizzazione geotecnica degli strati superficiali del terreno in zone situate oltre la recinzione della sede autostradale.
RISPOSTA 22: come già precisato nella risposta n. 1 si ribadisce che il Concorrente potrà fare tutti gli approfondimenti che ritiene necessari per formulare la sua offerta.
Nel caso specifico, "effettuare sondaggi per verificare la caratterizzazione geotecnica degli strati superficiali del terreno oltre la recinzione autostradale", si precisa che le prove geognostiche richieste non potranno in alcun modo essere effettuate in aree di proprietà della Autovie Venete S.p.A., per motivi di sicurezza connessi all'interferenza dei rilievi rispetto alle normali attività autostradali.
Viceversa, all'esterno della proprietà autostradale, il Concorrente potrà, in completa autonomia, ottenere dalle ditte private interessate, ogni autorizzazione per effettuare le indagini integrative da lui ritenute necessarie.
DOMANDA 23: Si chiede di voler confermare che è sufficiente che il PASSOE sia sottoscritto solo dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente come indicato al punto 10.12 del Disciplinare di Gara, e non anche dai subappaltatori indicati nelle rispettive terne.
RISPOSTA 23:
DOMANDA 24: Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3) del Disciplinare di Gara "esecuzione lavori in cat. OG3.............." si formulano i seguenti quesiti:
a) i lavori possono essere anche in corso di esecuzione ovvero devono essere necessariamente ultimati?
b) i CEL vanno presentati in sede di partecipazione ovvero verranno richiesti successivamente in fase di verifica delle dichiarazioni rese?
c) in caso di ATI "verticale", pertanto con la mandante che partecipa per categorie diverse dalla "OG3", la stessa è comunque obbligata a soddisfare pro quota tale requisito?
d) con riferimento alla risposta al quesito n. 12.d), nel quale si afferma che all'importo della "OG3" vada sottratta la parte eseguita da subappaltatori, si chiede, qualora il lavoro principale sia stato svolto in ATI, se la parte da scomputare eseguita in subappalto vada sottratta pro-quota in base alla percentuale di partecipazione all'ATI?
RISPOSTA 24:
a) i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero, in caso di lavori iniziati in epoca precedente o in caso di lavori in corso di esecuzione, la parte di essi eseguita nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. Dovranno pertanto essere presentati i C.E.L. riportanti i lavori o la quota degli stessi eseguita nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.
b) no è sufficiente la sola autodichiarazione, come previsto al punto 10.7 del Disciplinare di Gara "Dichiarazione del concorrente sul possesso dei requisiti di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da rendersi mediante compilazione della Scheda 5";
c) no in base a quanto previsto a pagina 7 del Disciplinare di Gara e dalla normativa in vigore "In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale (costituito o costituendo) i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria o dall'impresa consorziata capogruppo nella categoria prevalente";
d) no risulta già scorporato nel C.E.L., infatti la risposta n. 12 lett. d) prevede che "il Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) riporta gli importi attribuiti per ciascuna categoria ad ogni componente del R.T.I., scomputando dal valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto".
DOMANDA 25: in un RTI misto dove due imprese sono in orizzontale e una terza impresa entra in verticale per categorie diverse dalla prevalente, siamo a richiedere se anche la terza impresa deve possedere il requisito relativo alla capacità professionale (CEL in OG3) nella misura minima del 10%.
RISPOSTA 25: No, purché l'impresa sia associata solo verticalmente ed in possesso della/e sola/e categoria/e scorporabile/i e non esegua alcuna attività rientrante nella categoria prevalente OG3.
DOMANDA 26: Si chiede conferma circa la possibilità che lo stesso subappaltatore possa essere indicato da più concorrenti e che lo stesso subappaltatore, quindi, ai soli fini della creazione del PASSOE, deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTl" per ognuno dei diversi concorrenti.
RISPOSTA 26: Ai sensi della normativa vigente nulla osta all'indicazione dello stesso subappaltatore da parte di più concorrenti, a patto che lo stesso subappaltatore non partecipi alla medesima gara come concorrente. Per il resto si conferma quanto da Voi asserito.
DOMANDA 27: Si chiede, altresì, la messa a disposizione del computo metrico estimativo suddiviso per le categorie SOA cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto, di cui alla tabella riportata alle pagine 3 e 4 del Disciplinare di Gara, al fine di agevolare i concorrenti nell'attività di individuazione delle varie parti d'opera da subappaltare ed attribuzione ai diversi subappaltatori indicati.
RISPOSTA 27: I files di progetto disponibili sono unicamente quelli reperibili accedendo al sito FTP di cui a pag. 5 del disciplinare.
DOMANDA 28: Rif. "Terna" dei subappaltatori: a tal proposito si chiede se ognuno dei subappaltatori costituenti la cd. "terna" debba essere in possesso, per ogni categoria, della corrispondente classifica richiesta dal Bando, ovvero se la stessa possa essere coperta dalla somma delle categorie possedute dai singoli subappaltatori.
Ad esempio riguardo la cat. "OS11" con classifica richiesta "IV";
ipotesi A):
- sub. "1" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "2" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "3" deve essere in possesso di classifica IV
ipotesi B):
- sub. "1" può essere in possesso di classifica I
- sub. "2" può essere in possesso di classifica III
- sub. "3" può' essere in possesso di classifica IIIbis
RISPOSTA 28: E' ammissibile anche l'ipotesi b) da Voi prospettata. Ad ogni buon conto si precisa che, nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per la categoria scorporabile, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella richiesta dal bando di gara (intendendosi per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso in cui il concorrente possieda parzialmente la qualificazione per la categoria scorporabile ed intenda eseguire parte delle lavorazioni, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella di cui è carente il concorrente (intendendosi sempre per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso invece in cui il concorrente possieda l'intera qualificazione per la categoria scorporabile indicata dal bando di gara, non sussistono vincoli di qualificazione in capo alla terna dei subappaltatori da indicare: resta inteso che in tal caso i subappaltatori indicati potranno eseguire le lavorazioni in base alla loro qualificazione.
DOMANDA 29: si chiede se anche i soggetti candidati a svolgere le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa debbano presentare la documentazione prevista per i subappaltatori (generare componente AVCPass ai fini della creazione del PASSOE ed allegare il DGUE) ad eccezione dell'attestato SOA.
RISPOSTA 29: No. Debbono presentare la documentazione prevista per i subappaltatori solo i soggetti in capo ai quali le specifiche di gara impongono espressamente tale obbligo.
DOMANDA 30: In riferimento a quanto riportato dal Disciplinare di gara pag. 10 relativamente alla generazione della componente AVCPass da parte di tutti i subappaltatori indicati, si chiede di confermare che tutti i soggetti subappaltatori indicati in ciascuna delle terne debbano sottoscrivere in originale il PASSOE come "mandanti in RTI" (trattasi infatti di n°42 operatori economici nell'ipotesi di indicare una terna di subappaltatori per ogni categoria omogenea, come previsto dalla normativa vigente). In caso di conferma positiva, si chiede se in alternativa alla sottoscrizione in forma cartacea è possibile sottoscrivere il PASSOE con firma digitale e consegnare il documento mediante supporto informatico USB.
RISPOSTA 30:
DOMANDA 31: premesso che un RTI copre l'intero requisito relativo ai CEL (rif. Punto 3 capitolo 7 del Disciplinare di gara) si chiede se la Capogruppo, in possesso del requisito di capacità professionale (CEL in OG3) per un percentuale di circa il 50%, può assumere in tale categoria (OG3) una quota superiore a tale percentuale, fermo restando che la sua quota di partecipazione al RTI è inferiore al 50% del totale e il requisito è soddisfatto del RTI nella sua interezza.
RISPOSTA 31: Si conferma quanto da voi asserito, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. P.R. 207/2010 e s.m.i..
DOMANDA 32: considerato quanto richiesto nel disciplinare di gara, dove a pag. 13 si legge:
"L'offerta tecnica del concorrente sarà valutata utilizzando i criteri specificati al successivo punto 13 Al fine di consentire una valutazione coerente con tali criteri, l'offerta tecnica di ogni concorrente dovrà esplicitarsi in due relazioni, ciascuno corrispondente ad uno degli elementi T1 e T2, che, a loro volta, dovranno essere suddivisi in un capitolo per ciascun subelemento.
In particolare, la relazione relativa all'elemento T1 (Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere), unica suddivisa in 7 capitoli, ciascuno relativo ad uno dei subelementi T1.1 (Organizzazione del cantiere), T1.2 (Gestione ambientale del cantiere), T1.3 (Sicurezza del cantiere), T1.4 (Miglioramento in fase di cantiere degli aspetti idraulici), T1.5(Impatto del cantiere sulla viabilità ordinaria), T1.6 (Compatibilità ambientale delle lavorazioni in alveo) e T1.7 (Gestione ammnistrativa dell'appalto), dovrà essere redatta seguendo quanto indicato nelle relative descrizioni di cui al successivo punto 13. La relazione dovrà avere una lunghezza non superiore a n. 40 (quaranta)…".
Si chiede di chiarire se gli allegati ammessi alle relazioni T1 e T2 sono solo esclusivamente quelli esplicitamente richiesti dal disciplinare di gara, vedi ad esempio quanto richiesto nei subelementi:
T1.1 - Allegati richiesti "Organigramma funzionale e curricula vitae";
T2.2 - Allegati richiesti "Relazioni dimostrative e documentazione specifica";
T2.3 - Allegati richiesti "Programma di dettaglio delle prove aggiuntive".
Oppure se il concorrente possa allegare alle relazioni T1 e T2 quanti allegati ritiene necessari ai fini di mettere in evidenza con chiarezza, per ciascun subelemento, le migliorie proposte.
RISPOSTA 32: Come già specificato nella FAQ 6 e 7, per quanto riguarda il subelemento T1.1, l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima. Per quanto riguarda il subelemento T2.2, le relazioni dimostrative e da documentazione tecnica specifica menzionate nella descrizione del subelemento medesimo sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi escluse dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed escluse dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima. Per quanto riguarda il subelemento T2.3, il programma delle prove aggiuntive dovrà essere ricompreso nel numero di pagine previsto per la relazione dell'elemento T2.
DOMANDA 33: Rif. imprese "cooptate" ex comma 5, art. 92 del DPR 207/2010 e smi:
- a pagina 7 del Disciplinare si indica che "le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all'appalto (non configurandosi formalmente come offerenti)";
- a pagina 11 del Disciplinare al punto 10.24 viene richiesta una "dichiarazione sostitutiva del Concorrente completa dei dati identificativi dell'impresa cooptata e della precisa descrizione dei lavori, completi di categorie ed importi, che intende affidare all'impresa cooptata"
Ciò premesso, nel mentre la prima dicitura fa riferimento ad una partecipazione della cooptata senza alcuna prescrizione specifica, se non i limiti imposti dalla Legge, la seconda disposizione, molto più circostanziata, richiede anche l'importo che si vuole affidare alla/alle cooptate; in tal modo, di conseguenza, verrebbe a priori attribuita una quota di partecipazione alla/alle cooptate;
Per quanto sopra, non assumendo una "cooptata" lo status di concorrente, si chiede se il Concorrente si possa limitare alla mera dichiarazione prevista dal comma 5, art. 92 del DPR 207/2010 e smi, nella quale attesterà "che i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non supereranno il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati" senza pertanto alcuna indicazione di importi o lavorazioni specifiche da affidare. Da notare infine che l'indicazione di un importo di affidamento lavori ad un'impresa, reso noto nella Busta Amministrativa, potrebbe ricondurre all'offerta economica presentata, e ciò comporterebbe l'automatica esclusione del Concorrente.
RISPOSTA 33: Vale quanto riportato al punto 10.24 del disciplinare di gara. Ciononostante si ribadisce che l'impresa cooptata non assumerà lo "status" di concorrente.
DOMANDA 34: Rif. imprese "cooptate" ex comma 5, art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i.:
A pagina 7 del Disciplinare si indica che "le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all'appalto (non configurandosi formalmente come offerenti)".
Per quanto sopra indicato, onde evitare l'esclusione dalla procedura per una errata interpretazione degli atti di gara, si chiede:
a) l'impresa cooptata deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica?
b) l'impresa cooptata deve risultare tra i contraenti della polizza provvisoria?
c) l'impresa cooptata deve rendere l'istanza di ammissione alla gara?
d) l'impresa cooptata deve risultare tra i nominativi del PASSOE e sottoscriverlo?
RISPOSTA 34:
a) no;
b) no;
c) no. Come previsto a pagina 7 del Disciplinare di Gara "Le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all'appalto (non configurandosi formalmente come offerenti)".
d) Il punto 10.12 del Disciplinare di Gara prevede che le imprese cooptate devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI". Il PASSOE dovrà essere sottoscritto solo dai soggetti indicati al punto 10.12 del Disciplinare di Gara.
DOMANDA 35: Rif. "terna" subappaltatori - art. 7 - punto 1 - di pagina 6 del Disciplinare: si indica che "non possono essere indicati quali subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura".
A tal proposito si chiede se:
a) un'impresa mandante di una costituenda ATI possa far parte della "terna" dei subappaltatori indicati dalla stessa ATI partecipante alla procedura;
b) un'impresa cd. "retista" facente parte di una Rete di imprese ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f), del DL 50/2016, possa far parte della "terna" dei subappaltatori indicati dalla stessa Rete di imprese partecipante alla procedura;
Riassumendo il quesito si chiede se con la frase "non possono essere indicati quali subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura" sia implicito il riferimento a soggetti in concorrenza con il partecipante;
RISPOSTA 35: La risposta è negativa ad entrambi i quesiti sulla base del disposto di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 36: Rif. punto 6 di pagina 5 del Disciplinare:
a) con riferimento ai soggetti ammessi alla gara, si chiede se una Rete d'imprese di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f del D.L. 50/2006, che NON possiede l'attestazione SOA, possa partecipare all'appalto come impresa singola, qualora una o più delle società facenti parte della Rete stessa fosse in possesso di adeguata attestazione SOA per partecipare alla gara;
b) con riferimento ai soggetti ammessi alla gara, si chiede se una Rete d'imprese di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f del D.L. 50/2006, che NON possiede l'attestazione SOA, possa partecipare all'appalto come impresa MANDANTE, di costituenda ATI.
RISPOSTA 36:
a) L'art. 48, comma 14 del D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.". La seconda parte della disposizione richiamata ammette dunque che talune reti d'imprese (quelle che possiedono tutti i requisiti del consorzio stabile) siano, ai fini della qualificazione SOA, equiparate ai consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: ergo potranno, analogamente ad essi, qualificarsi alla presente procedura sommando i requisiti posseduti dalle singole imprese retiste.
b) Sì, ma solo nel caso in cui la stessa rete sia equiparabile ad un consorzio stabile (vedi risposta a)).
DOMANDA 37: si chiede di voler confermare che i subappaltatori indicati nelle rispettive terne possano essere indicati anche da altri concorrenti, fermo restando, ai sensi dell'Art. 105 c. 5 del D.Lgs 50/2016, che gli stessi non partecipano alla gara in qualità di concorrenti.
RISPOSTA 37: Si conferma quanto da Voi asserito.
DOMANDA 38: premesso che non tutti i subappaltatori potrebbero essere in condizione di sottoscrivere digitalmente il PASSOE, si chiede, sempre al fine di agevolare l'attività dei concorrenti, se sia altresì ammessa la seguente possibilità: che la sottoscrizione del PASSOE, contenete i riferimenti di tutti gli operatori economici coinvolti (ovvero sia del soggetto concorrente che di tutti i subappaltatori indicati), sia effettuata unicamente dal soggetto concorrente, nello spazio ad esso riservato e che vengano altresì ad esso allegate le componenti PASSoe, generate singolarmente da ognuno dei vari subappaltatori, contenenti in ogni caso sia i riferimenti del subappaltatore che del soggetto concorrente (vedasi a titolo di mero esempio l'allegato file "Componente PASSoe"), opportunamente sottoscritte dal legale rappresentante del subappaltatore direttamente interessato.
RISPOSTA 38: come pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante in rettifica alle risposte alle FAQ n. 23 e 30, si comunica che, ai sensi di quanto stabilito al punto 10.12 del disciplinare di gara, il documento PASSOE dovrà essere sottoscritto solo da un legale rappresentante di ogni soggetto componente il costituendo raggruppamento/consorzio in caso di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti o dal solo legale rappresentante dell'operatore mandatario in caso di consorzi o raggruppamenti già costituiti. Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass.
DOMANDA 39: il Disciplinare di Gara al paragrafo 10.12 prescrive la creazione del PASSOE anche da parte delle terne dei subappaltatori indicati per ogni categoria. Al riguardo si chiede se sia contemplata la possibilità di allegare il suddetto documento finale generato e sottoscritto dalla sola Mandataria e allegare a questo i PASSOE creati e sottoscritti da ogni singolo subappaltatore indicato.
RISPOSTA 39: come pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante in rettifica alle risposte alle FAQ n. 23 e 30, si comunica che, ai sensi di quanto stabilito al punto 10.12 del disciplinare di gara, il documento PASSOE dovrà essere sottoscritto solo da un legale rappresentante di ogni soggetto componente il costituendo raggruppamento/consorzio in caso di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti o dal solo legale rappresentante dell'operatore mandatario in caso di consorzi o raggruppamenti già costituiti. Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass.
DOMANDA 40: Con la presente siamo a sottoporre quesito procedurale in merito all'inserimento della "terna subappaltatori"
Premesso:
- che la scrivente è Centro di trasformazione acciaio per cemento armato qualificato ai sensi del D.M. 14.01.2008;
- che l'attività della scrivente è annoverata tra quelle con particolare rischio di infiltrazione mafiosa art.1 commi 53 e 54 L. 6 novembre 2012 n. 190 (White List);
- che la scrivente risulta regolarmente iscritta alla Wite List Prefettura di Treviso;
- che la scrivente è fornitrice di diverse imprese di costruzioni/stradali ecc partecipanti a gare di appalti pubblici tra cui anche la gara in oggetto;
- che ai sensi dell' art. 118 del codice degli appalti la propria attività NON costituisce subappalto come confermato da Determinazione n. 07/2003 del CSLLPP;
- che con i propri clienti instaura un rapporto contrattuale di FORNITURA o FORNITURA CON POSA IN OPERA ACCESSORIA;
- che nel caso di attività di Fornitura con posa in opera accessoria l'impresa è tenuta a darne comunicazione all'Ente Appaltante (non soggetta ad autorizzazione ma mera comunicazione);
- che alla scrivente sono pervenute diverse richieste di inserimento in terna subappaltatori per la gara in oggetto.
Si chiede se la Scrivente debba essere inserita nella terna di subappaltatori qualora l'Impresa partecipante al bando di gara intendesse affidarle la Fornitura e/o Fornitura con Posa in opera delle armature in acciaio per cemento Armato.
RISPOSTA 40: In considerazione del fatto che l'attività di fornitura e posa in opera di acciaio non costituisce subappalto, non è necessaria la vostra inclusione nella terna dei subappaltatori.
Ad ogni buon conto si precisa che le prestazioni che rientrano tra una delle attività di cui alle declaratorie dell'allegato A al d.P.R. 207/10 s.m.i., tra cui alcune forniture con posa in opera, sono invece da considerarsi come subappalto.
DOMANDA 41: In relazione al capitolo 7 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE punto 3 del disciplinare di gara si chiede il seguente chiarimento. La scrivente impresa partecipa con ad un Consorzio aggiudicatario, in qualità di Contraente Generale, di una importante opera infrastrutturale.
Il CEL emesso dalla stazione appaltante prevede:
- nel Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori sono riportate le società facenti parte del Consorzio con la rispettiva quota di partecipazione;
- nel Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal Contraente Generale sono riportate le lavorazioni eseguite dal Contraente Generale al lordo degli affidamenti e sub-affidamenti suddivise per le varie categorie.
Si chiede se è corretto utilizzare da parte della scrivente impresa, al fine del soddisfacimento del requisito richiesto al suddetto punto del Disciplinare di gara, la categoria imputata al Consorzio/Contraente Generale per la quota di partecipazione al Consorzio stesso in conformità ai disposti di cui all'art. 189 comma 3 ultimo periodo D. Lgs 163/2006.
RISPOSTA 41: E' corretto utilizzare la categoria imputata al Consorzio/Contraente Generale per la quota di partecipazione al Consorzio, purché siano da essa scorporate le lavorazioni relative ad affidamenti o sub-affidamenti.
DOMANDA 42: si prega di confermare che il riferimento all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, costituisce un refuso e che pertanto la garanzia definitiva dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
RISPOSTA 42: Si conferma il riferimento all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. PS: La risposta a tale quesito è stata modificata in data 03.10.2017 a seguito di un atto del Responsabile Unico del Procedimento, che ha confermato la correttezza di quanto previsto dalle specifiche di gara (vedi FAQ 51).
DOMANDA 43: si chiede se deve essere indicata la terna anche per i soggetti candidati a svolgere le attività di bonifica bellica ed eventualmente se devono presentare la documentazione prevista per i subappaltatori (generare componente AVCPass ai fini della creazione del PASSOE ed allegare il DGUE ) ad eccezione dell'attestato SOA.
RISPOSTA 43: Non deve essere indicata la terna per i soggetti candidati a svolgere le attività di bonifica bellica.
DOMANDA 44: Relativamente alla documentazione tecnica da presentare ed in particolare alle relazioni di cui agli elementi T1 e T2, si chiede se l'indice debba essere considerato nel conteggio delle 40 pagine o possa essere escluso.
RISPOSTA 44: L'indice non è incluso nel conteggio delle 40 pagine di relazione.
DOMANDA 45: Considerando quanto richiesto nel Disciplinare di Gara per il Subelemento T1.1, dove a pag. 19 si legge:
"Nello specifico, anche riferendosi al cronoprogramma allegato ai documenti di gara, il concorrente dovrà illustrare le risorse, in termini di numero e tipologie di mezzi e di maestranze, che verranno utilizzate per le attività di cantiere, con le relative produzioni attese. Per i mezzi d'opera dovranno essere illustrate anche le caratteristiche tecniche, al fine di giustificare le produzioni indicate. Dovranno inoltre essere illustrate le eventuali innovazioni tecnologiche utilizzate nei processi delle singole fasi di lavorazione (ad esempio nuovi macchinari, cicli di produzione, tecnologie di varo, ecc.), che possano migliorare le metodologie lavorative. Potranno essere proposti perfezionamenti delle soluzioni progettuali, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara, volte alla ottimizzazione dei tempi di esecuzione e alla semplificazione costruttiva (ad esempio: soluzioni alternative per la casseratura delle solette d'impalcato con lamiere grecate o lamiere piane tralicciate; spinta dei tombini scatolari in unica fase per tutta la larghezza del rilevato autostradale; accorgimenti tecnici per ridurre i tempi di consolidazione dovuti alla costruzione dei nuovi rilevati di accesso ai ponti e ai cavalcavia). Il tutto nel pieno rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara.
Il concorrente dovrà anche illustrare i controlli, non sostitutivi rispetto a quelli della D.L., che intende eseguire nel corso dei lavori per la verifica del rispetto dei tempi e la periodicità con cui gli stessi saranno eseguiti, nonché la capacità di monitorare e porre rimedio a possibili interruzioni dell'attività di cantiere a causa di eventi anomali (es. ritardo nell'emissione di ordinanze, ecc.).
Per quanto riguarda l'organizzazione operativa, il concorrente dovrà presentare un organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere preposta (Direttore Tecnico, Capo Cantiere, ecc.) corredato di curricula vitae."
Si chiede i "perfezionamenti delle soluzioni progettuali" volti all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione e alla semplificazione costruttiva, considerato l'esiguo numero di pagine della relazione tecnica "T1" possono essere descritti in allegati aggiuntivi consegnati come allegati alla relazione T1, oppure vanno descritti nella relazione T1?
RISPOSTA 45: Come già specificato nella FAQ n. 16, possono considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1, ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima solo le schede tecniche dei mezzi che il concorrente intende impiegare, l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere.
DOMANDA 46: in fase d'offerta, in base alle specifiche modalità di cantierizzazione previste dal concorrente nell'ambito del cantiere, è ammesso che il concorrente ristudi la fasizzazione dei lavori (Fasi 1, 2 e 3) prevista nel progetto posto a base di gara? In caso affermativo può il concorrente inserire la documentazione esplicativa della propria proposta come allegato alla relazione tecnica dell'elemento T1?
RISPOSTA 46: la revisione della fasizzazione in fase d'offerta non è ammessa in quanto le scelte progettuali operate sono funzionali e conseguenti alle fasi previste nel progetto posto a base di gara.
DOMANDA 47: si chiedono informazioni in merito alla compilazione della parte III del DGUE.
RISPOSTA 47: Si invita il concorrente ad attenersi ad una interpretazione letterale del passo del DGUE proposto.
DOMANDA 48: considerato quanto richiesto nel disciplinare di gara, dove a pag. 23 si legge: "In ogni caso non saranno ammesse proposte volte a modificare la natura dei materiali previsti per la costruzione del rilevato e della pavimentazione stradale che dovrà, pertanto, rimanere nella configurazione quali-quantitativa prevista nel progetto esecutivo". Si chiede: lo strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato e in misto cementato fanno parte della "pavimentazione stradale"?
RISPOSTA 48: Sì. Per "pavimentazione stradale" si intende l'insieme degli strati costituiti da fondazione, base, binder e usura.
DOMANDA 49: quali sono i documenti che i subappaltatori indicati devono presentare in fase di gara?
RISPOSTA 49: i documenti che i subappaltatori indicati devono presentare sono:
- l'attestato SOA;
- il DGUE, compilato nella sola parte attestante l'assenza per il concorrente delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
I medesimi subappaltatori dovranno inoltre generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI".
DOMANDA 50: Rif. "terna" di subappaltatori. Il caso che si pone è quello di una Rete di Imprese che NON possiede la certificazione SOA ma che viene "individuata" dall'impresa concorrente come un soggetto facente parte di una "terna" di subappaltatori per alcune categorie di lavorazioni;
Pertanto avremo per la categoria "XX" una terna di subappaltatori composta da:
1) Rete di Impresa (priva di attestazione SOA);
2) Subappaltatore "A" (società in possesso di SOA);
3) Subappaltatore "B" (società in possesso di SOA);
Tale Rete di Imprese a sua volta indicherà i "retisti", in possesso di adeguata certificazione SOA, esecutori dei lavori in subappalto.
Per quanto premesso si chiede:
1) L'impresa concorrente può individuare quale uno dei soggetti facenti parte della terna di subappaltatori la Rete di Imprese di cui sopra?
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito si chiede se esiste un limite riguardante i soggetti che a sua volta la Rete deve indicare quali esecutori dei lavori cioè se deve indicare un solo soggetto esecutore oppure è possibile che ne indichi anche più di tre?
RISPOSTA 50: Premettendo che, come precisato al punto 19 del disciplinare di gara, la Stazione Appaltante fornisce chiarimenti di natura procedurale e non è tenuta a consulenze legali, si precisa quanto segue: 1) Sì, purché la rete possieda tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 2) Dal momento che la rete deve essere equiparata ad un Consorzio Stabile, non vi sono limiti all'indicazione delle singole imprese che andranno ad eseguire i subappalti.
FAQ n. 51: a rettifica di quanto pubblicato alla risposta n. 42 (ora corretta), si informano i concorrenti che il responsabile Unico del Procedimento, con atto registrato al prot. Atti/514 dd. 03.10.2017, ha confermato la correttezza del disciplinare di gara nella parte in cui si obbliga l'aggiudicatario alla stipula di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si conferma dunque quanto previsto dalle specifiche di gara ove non è presente alcun riferimento alla garanzia di cui all'art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
FAQ n. 52: in data 04.10.2017 è stata rettificata la risposta 25, ora consultabile nella versione corretta.
RISPOSTA 1: ai fini della partecipazione alla gara d'appalto l'operatore economico dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare. Qualora un presupposto o un requisito non fosse richiesto da quanto indicato nella sopracitata documentazione, non vi sarà alcun obbligo nel merito. Ciò non toglie che l'operatore economico potrà effettuare autonomamente, senza alcun supporto da parte della Stazione Appaltante, tutte le attività che ritiene opportune ai fini della presentazione della documentazione di gara e alla redazione della relativa offerta.
DOMANDA 2: un chiarimento riguardo allo scarico dei documenti, esiste un modo per scaricare tutto il materiale in una volta sola, senza aprire tutte le directory e salvare un file per volta?
RISPOSTA 2: No, i file vanno scaricati e salvati singolarmente uno alla volta.
DOMANDA 3: chiediamo gentilmente dove è possibile scaricare la lista delle lavorazioni e forniture fornita dalla stazione appaltante, vidimata in originale dal R.U.P. come descritto a pag. 15 e 17 del Disciplinare di gara.
RISPOSTA 3: come prescritto dal Disciplinare di gara a pagina 17 "I Concorrenti dovranno utilizzare per compilare l'offerta unicamente la Lista delle Lavorazioni e delle Forniture vidimata in originale dal R.U.P. e fornita dalla Stazione Appaltante. L'eventuale offerta presentata su altro modello, per quanto identico, ma non vidimato in originale dal R.U.P., comporta l'esclusione dalla gara. La Lista delle Lavorazioni e Forniture deve essere richiesta via P.E.C. all'indirizzo gare@pec.commissarioterzacorsia.it", per i termini e le modalità di invio/ritiro si rimanda pertanto a quanto descritto successivamente a tale capoverso.
DOMANDA 4: con riferimento a quanto richiesto a pagina 15 del Disciplinare di Gara ed in particolare che "Il concorrente ha l'obbligo di controllare le descrizioni e le quantità delle lavorazioni corrispondenti agli articoli riportati nella Lista delle Lavorazioni e Forniture attraverso l'esame degli elaborati del progetto, comprendenti anche l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo, e di tutti i documenti posti a base di gara, prima di formulare i prezzi unitari che intende offrire per ciascun articolo", al fine di agevolare tale attività, si chiede di mettere a disposizione dei Concorrenti i files editabili relativi ai Computi Metrici Estimativi ed agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.
RISPOSTA 4: i file editabili non sono messi a disposizione dei concorrenti.
DOMANDA 5: premesso che il Disciplinare di gara a pagina 6, paragrafo 7. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, punto 1., terzo capoverso, recita:
Le lavorazioni relative alle categorie OG3, OG6, OS12-A, OS34, OS21, OS18-A, OG8, OG10, OS11, OG13 e OS10 sono a qualificazione obbligatoria.
Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione in dette categorie dovrà associarsi nelle forme previste con un operatore economico in possesso della qualificazione ovvero dovrà dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, la volontà di subappaltare tali lavorazioni ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione. ln tal caso il concorrente dovrà indicare la terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Si chiede di chiarire se anche nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione in dette categorie ed intenda comunque avvalersi della facoltà di subappaltare la lavorazione ad esse afferenti, debba essere indicata la terna di subappaltatori. Si chiede, altresì, di confermare che dovrà essere eventualmente indicata una terna di subappaltatori per ogni categoria cui afferiscono le lavorazioni che si intendono subappaltare.
RISPOSTA 5: nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare, lo stesso ha l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, come previsto dalla norma di legge.
DOMANDA 6: subelemento T.1.1 - Organizzazione del cantiere: per quanto riguarda i curriculum vitae della struttura fissa di cantiere questi si intendono inclusi nelle 40 facciate in A4 complessive o è possibile allegare al subelemento un documento specifico?
RISPOSTA 6: l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima.
DOMANDA 7: subelemento T.2.2 - Qualità dei materiali: in merito alle relazioni dimostrative e documentazione tecnica specifica richiamate nel subcriterio le stesse si intendono incluse nelle 40 facciate in A4 complessive o è possibile aggiungere al subelemento degli allegati?
RISPOSTA 7: le relazioni dimostrative e da documentazione tecnica specifica menzionate nella descrizione dell'elemento T2.2 sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi escluse dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed escluse dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima.
DOMANDA 8: Relativamente al requisito richiesto al punto n. 3 del paragrafo 7 del disciplinare di gara, in particolare "aver eseguito lavori analoghi nella categoria OG3 per almeno € 48.421.560,43 documentabile tramite CEL", siamo a richiederVi se è corretto prendere in considerazione i lavori eseguiti nell'ultimo decennio.
RISPOSTA 8: Il periodo utilizzabile è di anni 10 (dieci) antecedenti la data di pubblicazione del bando, in analogia a quanto previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 9: Con riferimento alla presentazione dei certificati di esecuzione lavori per entità (e cioè pari ad almeno € 48.421.560,43) e tipologia (costruzione di strade e autostrade) compresi nella Cat. OG 3, come richiesto al punto 3 ‐ pag. 6 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di specificare quale è il periodo temporale di riferimento dei suddetti certificati.
RISPOSTA 9: Il periodo utilizzabile è di anni 10 (dieci) antecedenti la data di pubblicazione del bando, in analogia a quanto previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 10: si chiede di confermare che, in caso di R.T.I. di tipo orizzontale, tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% e quindi la stessa dovrà presentare Certificati di esecuzione lavori per un importo minimo di € 19.368.624,17 e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%
RISPOSTA 10: Sì. Vale quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., richiamato anche a pag. 6 del disciplinare di gara.
DOMANDA 11: con riferimento al requisito di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si richiede di confermare che in caso di consorzio stabile possano essere utilizzati, ai fini della dimostrazione degli importi, i Certificati di Esecuzione Lavori rilasciati alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici del lavoro.
RISPOSTA 11: Si conferma.
DOMANDA 12: Si richiede inoltre di specificare le modalità di calcolo dei relativi importi con particolare riferimento: a) al periodo utilizzabile, b) all'importo utilizzabile in caso di esecuzione in A.T.I., c) all'importo utilizzabile in caso di presenza di ulteriori categorie diverse dall'OG3, d) importo utilizzabile in caso di subappalto parziale della categoria OG3.
RISPOSTA 12: a) il periodo utilizzabile è di anni 10 (dieci) antecedenti la data di pubblicazione del bando, in analogia a quanto previsto dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) in caso di esecuzione di un lavoro in R.T.I., dal Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) emesso dalla Stazione appaltante emergono gli importi attribuibili a ciascun componente della R.T.I. per ciascuna categoria di lavoro; c) il requisito di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riferisce a lavori della stessa tipologia dell'appalto (costruzione di strade e autostrade) certificati nella sola categoria OG3; d) il Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) riporta gli importi attribuiti per ciascuna categoria ad ogni componente del R.T.I., scomputando dal valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto, che sono attribuiti dallo stesso C.E.L. ai subappaltatori, così come disposto dal comma 22 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Gli importi attribuiti dal C.E.L. ai subappaltatori non possono quindi essere utilizzati per soddisfare il requisito di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 13: siamo a fare richiesta di proroga di 30 (trenta) giorni del termine di presentazione delle offerte relative all'appalto in oggetto.
RISPOSTA 13: si comunica che non sarà concessa alcuna proroga del termine per la presentazione dell'offerta.
DOMANDA 14: Considerato il tempo a disposizione, al fine di agevolare i concorrenti nella verifica delle quantità poste a base di gara e nella valutazione delle migliorie proposte, si chiede la messa a disposizione del computo metrico estimativo in formato editabile.
RISPOSTA 14: Non si mettono a disposizione files in formato editabile.
DOMANDA 15: Si chiede se a seguito della verifica e delle proposte migliorative il Concorrente deve integrare i prezzi a base di gara con degli eventuali nuovi prezzi si chiede:
a. le analisi di tali prezzi vanno inserite nella "busta C (offerta economica)"?
b. oppure vanno presentate solo in fase di verifica di congruità dell'offerta?
RISPOSTA 15: Come si evince chiaramente dal disciplinare di gara (pag. 17), le analisi vanno allegate all'offerta economica (Busta C).
DOMANDA 16: Considerato quanto richiesto nel disciplinare di gara subelemento T1.1, dove a pag. 19 si legge: "Nello specifico, anche riferendosi al cronoprogramma allegato ai documenti di gara, il concorrente dovrà illustrare le risorse, in termini di numero e tipologie di mezzi e di maestranze, che verranno utilizzate per le attività di cantiere, con le relative produzioni attese. Per i mezzi d'opera dovranno essere illustrate anche le caratteristiche tecniche, al fine di giustificare le produzioni indicate. Dovranno inoltre essere illustrate le eventuali innovazioni tecnologiche utilizzate nei processi delle singole fasi di lavorazione (ad esempio nuovi macchinari, cicli di produzione, tecnologie di varo, ecc.), che possano migliorare le metodologie lavorative. Potranno essere proposti perfezionamenti delle soluzioni progettuali, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara, volte alla ottimizzazione dei tempi di esecuzione e alla semplificazione costruttiva (ad esempio: soluzioni alternative per la casseratura delle solette d'impalcato con lamiere grecate o lamiere piane tralicciate; spinta dei tombini scatolari in unica fase per tutta la larghezza del rilevato autostradale; accorgimenti tecnici per ridurre i tempi di consolidazione dovuti alla costruzione dei nuovi rilevati di accesso ai ponti e ai cavalcavia). Il tutto nel pieno rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà anche illustrare i controlli, non sostitutivi rispetto a quelli della D.L., che intende eseguire nel corso dei lavori per la verifica del rispetto dei tempi e la periodicità con cui gli stessi saranno eseguiti, nonché la capacità di monitorare e porre rimedio a possibili interruzioni dell'attività di cantiere a causa di eventi anomali (es. ritardo nell'emissione di ordinanze, ecc.).
Per quanto riguarda l'organizzazione operativa, il concorrente dovrà presentare un organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere preposta (Direttore Tecnico, Capo Cantiere, ecc.) corredato di curricula vitae".
Si chiede:
a. le eventuali schede tecniche dei mezzi che il concorrente intende impiegare per l'esecuzione dei lavori, da allegare al fine di illustrarne le caratteristiche tecniche, possono essere consegnate come allegato alla relazione T1?
b. inoltre, è necessario fornire elenco e caratteristiche di mezzi/attrezzature impiegati per lavorazioni che il concorrente intende subappaltare?
c. i curricula vitae del Direttore di Cantiere, del Capo cantiere, ecc. e l'organigramma funzionale possono essere consegnati come allegato alla relazione T1?
d. oppure vanno inseriti nella relazione T1?
RISPOSTA 16: Le schede tecniche dei mezzi che il concorrente intende impiegare, l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima. Il subappalto è un istituto inerente alla fase di esecuzione dell'affidamento e non a quella di partecipazione alla gara, sicché non è possibile fare ricorso a mezzi del subappaltatore per formulare l'offerta tecnica.
DOMANDA 17: relativamente al subappalto e nello specifico alla terna dei subappaltatori da indicare nominativamente, considerato che:
- l'art. 105 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 prevede che tale indicazione è obbligatoria per i lavori per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
- tra le categorie a base d'asta sono presenti, tra le altre, le categorie OS34 - OS10.
Si chiede conferma che per tali categorie (OS34 - OS10) non sia pertanto necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori.
RISPOSTA 17: L'art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., modificato a seguito del D. Lgs. 56/2017, non contiene più la previsione da Voi citata. La disposizione ora recita: "È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa…".
DOMANDA 18: in caso di Consorzio Stabile, le imprese consorziate indicate come esecutrici, oltre al DGUE compilato nelle parti indicate a pag. 12 del disciplinare, devono presentare altre dichiarazioni/documenti?
RISPOSTA 18: a pagina 12 del Disciplinare di Gara viene descritta la documentazione da presentare "In caso di consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b) e c) del c. 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.): La busta "A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere il DGUE del consorzio e, unicamente nel caso l'offerta indichi una o più consorziate che svolgeranno la prestazione, anche il DGUE di tali consorziate compilati nella sola parte attestante l'assenza per il concorrente delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.".
DOMANDA 19: viene chiesto al concorrente di presentare con la documentazione amministrativa lo Schema di Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario corredato dagli allegati 1 e 2 e sottoscritto in piena ed incondizionata accettazione. Quello messo a disposizione con i documenti di gara, è composto da 23 pagine comprensive dell'allegato 1. Dell'allegato 2 non c'è traccia. Si domanda di mettere cortesemente a disposizione l'allegato 2.
RISPOSTA 19: l'allegato 2 "anagrafica imprese" è presente e si trova a pag. 23 del file messo a disposizione.
DOMANDA 20: con riferimento al DGUE, su disciplinare di gara viene scritto:
"Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, attestanti il possesso dei requisiti richiesti, e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari".
Il DGUE infatti con la parte VI dichiarazioni finali soddisfa solo in parte quanto sopra riportato, ovvero permette di far produrre la dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio i documenti comprovanti i requisiti dichiarati sul momento. Si chiede di specificare meglio cosa occorre compilare sul DGUE per adempiere alla seguente prescrizione "indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari".
RISPOSTA 20: una compilazione corretta e completa del DGUE, sulla base delle indicazioni in esso contenute, risulta esaustiva.
DOMANDA 21: Relativamente all'appalto in oggetto ed in seguito alla risposta al chiarimento n. 5, si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione della scrivente impresa, ovvero, che nel caso di ricorso al subappalto il concorrente è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori per ogni categoria di lavorazioni, senza presentare nessuna ulteriore documentazione, da parte dei subappaltatori indicati.
RISPOSTA 21: come previsto dal Disciplinare di Gara:
- a pagina 9 "In caso il concorrente dichiari l'intenzione di subappaltare parte dei lavori ed indichi pertanto nell'offerta i subappaltatori, l'attestato SOA dovrà essere prodotto per ciascun subappaltatore";
- a pagina 10 "Ai soli fini della creazione del PASSOE, tutti i subappaltatori indicati ai sensi del successivo p.to 10.14 devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI";
- a pagina 12 "In caso di subappalto ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: La busta "A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere il DGUE degli operatori economici indicati come subappaltatori, compilati nella sola parte attestante l'assenza per il concorrente delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.".
DOMANDA 22: si chiede cortesemente a Codesta Spett.le Amm.ne se è possibile effettuare dei sondaggi per verificare la caratterizzazione geotecnica degli strati superficiali del terreno in zone situate oltre la recinzione della sede autostradale.
RISPOSTA 22: come già precisato nella risposta n. 1 si ribadisce che il Concorrente potrà fare tutti gli approfondimenti che ritiene necessari per formulare la sua offerta.
Nel caso specifico, "effettuare sondaggi per verificare la caratterizzazione geotecnica degli strati superficiali del terreno oltre la recinzione autostradale", si precisa che le prove geognostiche richieste non potranno in alcun modo essere effettuate in aree di proprietà della Autovie Venete S.p.A., per motivi di sicurezza connessi all'interferenza dei rilievi rispetto alle normali attività autostradali.
Viceversa, all'esterno della proprietà autostradale, il Concorrente potrà, in completa autonomia, ottenere dalle ditte private interessate, ogni autorizzazione per effettuare le indagini integrative da lui ritenute necessarie.
DOMANDA 23: Si chiede di voler confermare che è sufficiente che il PASSOE sia sottoscritto solo dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente come indicato al punto 10.12 del Disciplinare di Gara, e non anche dai subappaltatori indicati nelle rispettive terne.
RISPOSTA 23:
DOMANDA 24: Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3) del Disciplinare di Gara "esecuzione lavori in cat. OG3.............." si formulano i seguenti quesiti:
a) i lavori possono essere anche in corso di esecuzione ovvero devono essere necessariamente ultimati?
b) i CEL vanno presentati in sede di partecipazione ovvero verranno richiesti successivamente in fase di verifica delle dichiarazioni rese?
c) in caso di ATI "verticale", pertanto con la mandante che partecipa per categorie diverse dalla "OG3", la stessa è comunque obbligata a soddisfare pro quota tale requisito?
d) con riferimento alla risposta al quesito n. 12.d), nel quale si afferma che all'importo della "OG3" vada sottratta la parte eseguita da subappaltatori, si chiede, qualora il lavoro principale sia stato svolto in ATI, se la parte da scomputare eseguita in subappalto vada sottratta pro-quota in base alla percentuale di partecipazione all'ATI?
RISPOSTA 24:
a) i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero, in caso di lavori iniziati in epoca precedente o in caso di lavori in corso di esecuzione, la parte di essi eseguita nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. Dovranno pertanto essere presentati i C.E.L. riportanti i lavori o la quota degli stessi eseguita nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.
b) no è sufficiente la sola autodichiarazione, come previsto al punto 10.7 del Disciplinare di Gara "Dichiarazione del concorrente sul possesso dei requisiti di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da rendersi mediante compilazione della Scheda 5";
c) no in base a quanto previsto a pagina 7 del Disciplinare di Gara e dalla normativa in vigore "In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale (costituito o costituendo) i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria o dall'impresa consorziata capogruppo nella categoria prevalente";
d) no risulta già scorporato nel C.E.L., infatti la risposta n. 12 lett. d) prevede che "il Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) riporta gli importi attribuiti per ciascuna categoria ad ogni componente del R.T.I., scomputando dal valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto".
DOMANDA 25: in un RTI misto dove due imprese sono in orizzontale e una terza impresa entra in verticale per categorie diverse dalla prevalente, siamo a richiedere se anche la terza impresa deve possedere il requisito relativo alla capacità professionale (CEL in OG3) nella misura minima del 10%.
RISPOSTA 25: No, purché l'impresa sia associata solo verticalmente ed in possesso della/e sola/e categoria/e scorporabile/i e non esegua alcuna attività rientrante nella categoria prevalente OG3.
DOMANDA 26: Si chiede conferma circa la possibilità che lo stesso subappaltatore possa essere indicato da più concorrenti e che lo stesso subappaltatore, quindi, ai soli fini della creazione del PASSOE, deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTl" per ognuno dei diversi concorrenti.
RISPOSTA 26: Ai sensi della normativa vigente nulla osta all'indicazione dello stesso subappaltatore da parte di più concorrenti, a patto che lo stesso subappaltatore non partecipi alla medesima gara come concorrente. Per il resto si conferma quanto da Voi asserito.
DOMANDA 27: Si chiede, altresì, la messa a disposizione del computo metrico estimativo suddiviso per le categorie SOA cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto, di cui alla tabella riportata alle pagine 3 e 4 del Disciplinare di Gara, al fine di agevolare i concorrenti nell'attività di individuazione delle varie parti d'opera da subappaltare ed attribuzione ai diversi subappaltatori indicati.
RISPOSTA 27: I files di progetto disponibili sono unicamente quelli reperibili accedendo al sito FTP di cui a pag. 5 del disciplinare.
DOMANDA 28: Rif. "Terna" dei subappaltatori: a tal proposito si chiede se ognuno dei subappaltatori costituenti la cd. "terna" debba essere in possesso, per ogni categoria, della corrispondente classifica richiesta dal Bando, ovvero se la stessa possa essere coperta dalla somma delle categorie possedute dai singoli subappaltatori.
Ad esempio riguardo la cat. "OS11" con classifica richiesta "IV";
ipotesi A):
- sub. "1" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "2" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "3" deve essere in possesso di classifica IV
ipotesi B):
- sub. "1" può essere in possesso di classifica I
- sub. "2" può essere in possesso di classifica III
- sub. "3" può' essere in possesso di classifica IIIbis
RISPOSTA 28: E' ammissibile anche l'ipotesi b) da Voi prospettata. Ad ogni buon conto si precisa che, nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per la categoria scorporabile, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella richiesta dal bando di gara (intendendosi per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso in cui il concorrente possieda parzialmente la qualificazione per la categoria scorporabile ed intenda eseguire parte delle lavorazioni, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella di cui è carente il concorrente (intendendosi sempre per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso invece in cui il concorrente possieda l'intera qualificazione per la categoria scorporabile indicata dal bando di gara, non sussistono vincoli di qualificazione in capo alla terna dei subappaltatori da indicare: resta inteso che in tal caso i subappaltatori indicati potranno eseguire le lavorazioni in base alla loro qualificazione.
DOMANDA 29: si chiede se anche i soggetti candidati a svolgere le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa debbano presentare la documentazione prevista per i subappaltatori (generare componente AVCPass ai fini della creazione del PASSOE ed allegare il DGUE) ad eccezione dell'attestato SOA.
RISPOSTA 29: No. Debbono presentare la documentazione prevista per i subappaltatori solo i soggetti in capo ai quali le specifiche di gara impongono espressamente tale obbligo.
DOMANDA 30: In riferimento a quanto riportato dal Disciplinare di gara pag. 10 relativamente alla generazione della componente AVCPass da parte di tutti i subappaltatori indicati, si chiede di confermare che tutti i soggetti subappaltatori indicati in ciascuna delle terne debbano sottoscrivere in originale il PASSOE come "mandanti in RTI" (trattasi infatti di n°42 operatori economici nell'ipotesi di indicare una terna di subappaltatori per ogni categoria omogenea, come previsto dalla normativa vigente). In caso di conferma positiva, si chiede se in alternativa alla sottoscrizione in forma cartacea è possibile sottoscrivere il PASSOE con firma digitale e consegnare il documento mediante supporto informatico USB.
RISPOSTA 30:
DOMANDA 31: premesso che un RTI copre l'intero requisito relativo ai CEL (rif. Punto 3 capitolo 7 del Disciplinare di gara) si chiede se la Capogruppo, in possesso del requisito di capacità professionale (CEL in OG3) per un percentuale di circa il 50%, può assumere in tale categoria (OG3) una quota superiore a tale percentuale, fermo restando che la sua quota di partecipazione al RTI è inferiore al 50% del totale e il requisito è soddisfatto del RTI nella sua interezza.
RISPOSTA 31: Si conferma quanto da voi asserito, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. P.R. 207/2010 e s.m.i..
DOMANDA 32: considerato quanto richiesto nel disciplinare di gara, dove a pag. 13 si legge:
"L'offerta tecnica del concorrente sarà valutata utilizzando i criteri specificati al successivo punto 13 Al fine di consentire una valutazione coerente con tali criteri, l'offerta tecnica di ogni concorrente dovrà esplicitarsi in due relazioni, ciascuno corrispondente ad uno degli elementi T1 e T2, che, a loro volta, dovranno essere suddivisi in un capitolo per ciascun subelemento.
In particolare, la relazione relativa all'elemento T1 (Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere), unica suddivisa in 7 capitoli, ciascuno relativo ad uno dei subelementi T1.1 (Organizzazione del cantiere), T1.2 (Gestione ambientale del cantiere), T1.3 (Sicurezza del cantiere), T1.4 (Miglioramento in fase di cantiere degli aspetti idraulici), T1.5(Impatto del cantiere sulla viabilità ordinaria), T1.6 (Compatibilità ambientale delle lavorazioni in alveo) e T1.7 (Gestione ammnistrativa dell'appalto), dovrà essere redatta seguendo quanto indicato nelle relative descrizioni di cui al successivo punto 13. La relazione dovrà avere una lunghezza non superiore a n. 40 (quaranta)…".
Si chiede di chiarire se gli allegati ammessi alle relazioni T1 e T2 sono solo esclusivamente quelli esplicitamente richiesti dal disciplinare di gara, vedi ad esempio quanto richiesto nei subelementi:
T1.1 - Allegati richiesti "Organigramma funzionale e curricula vitae";
T2.2 - Allegati richiesti "Relazioni dimostrative e documentazione specifica";
T2.3 - Allegati richiesti "Programma di dettaglio delle prove aggiuntive".
Oppure se il concorrente possa allegare alle relazioni T1 e T2 quanti allegati ritiene necessari ai fini di mettere in evidenza con chiarezza, per ciascun subelemento, le migliorie proposte.
RISPOSTA 32: Come già specificato nella FAQ 6 e 7, per quanto riguarda il subelemento T1.1, l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima. Per quanto riguarda il subelemento T2.2, le relazioni dimostrative e da documentazione tecnica specifica menzionate nella descrizione del subelemento medesimo sono da considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi escluse dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1 ed escluse dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima. Per quanto riguarda il subelemento T2.3, il programma delle prove aggiuntive dovrà essere ricompreso nel numero di pagine previsto per la relazione dell'elemento T2.
DOMANDA 33: Rif. imprese "cooptate" ex comma 5, art. 92 del DPR 207/2010 e smi:
- a pagina 7 del Disciplinare si indica che "le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all'appalto (non configurandosi formalmente come offerenti)";
- a pagina 11 del Disciplinare al punto 10.24 viene richiesta una "dichiarazione sostitutiva del Concorrente completa dei dati identificativi dell'impresa cooptata e della precisa descrizione dei lavori, completi di categorie ed importi, che intende affidare all'impresa cooptata"
Ciò premesso, nel mentre la prima dicitura fa riferimento ad una partecipazione della cooptata senza alcuna prescrizione specifica, se non i limiti imposti dalla Legge, la seconda disposizione, molto più circostanziata, richiede anche l'importo che si vuole affidare alla/alle cooptate; in tal modo, di conseguenza, verrebbe a priori attribuita una quota di partecipazione alla/alle cooptate;
Per quanto sopra, non assumendo una "cooptata" lo status di concorrente, si chiede se il Concorrente si possa limitare alla mera dichiarazione prevista dal comma 5, art. 92 del DPR 207/2010 e smi, nella quale attesterà "che i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non supereranno il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati" senza pertanto alcuna indicazione di importi o lavorazioni specifiche da affidare. Da notare infine che l'indicazione di un importo di affidamento lavori ad un'impresa, reso noto nella Busta Amministrativa, potrebbe ricondurre all'offerta economica presentata, e ciò comporterebbe l'automatica esclusione del Concorrente.
RISPOSTA 33: Vale quanto riportato al punto 10.24 del disciplinare di gara. Ciononostante si ribadisce che l'impresa cooptata non assumerà lo "status" di concorrente.
DOMANDA 34: Rif. imprese "cooptate" ex comma 5, art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i.:
A pagina 7 del Disciplinare si indica che "le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all'appalto (non configurandosi formalmente come offerenti)".
Per quanto sopra indicato, onde evitare l'esclusione dalla procedura per una errata interpretazione degli atti di gara, si chiede:
a) l'impresa cooptata deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica?
b) l'impresa cooptata deve risultare tra i contraenti della polizza provvisoria?
c) l'impresa cooptata deve rendere l'istanza di ammissione alla gara?
d) l'impresa cooptata deve risultare tra i nominativi del PASSOE e sottoscriverlo?
RISPOSTA 34:
a) no;
b) no;
c) no. Come previsto a pagina 7 del Disciplinare di Gara "Le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all'appalto (non configurandosi formalmente come offerenti)".
d) Il punto 10.12 del Disciplinare di Gara prevede che le imprese cooptate devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI". Il PASSOE dovrà essere sottoscritto solo dai soggetti indicati al punto 10.12 del Disciplinare di Gara.
DOMANDA 35: Rif. "terna" subappaltatori - art. 7 - punto 1 - di pagina 6 del Disciplinare: si indica che "non possono essere indicati quali subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura".
A tal proposito si chiede se:
a) un'impresa mandante di una costituenda ATI possa far parte della "terna" dei subappaltatori indicati dalla stessa ATI partecipante alla procedura;
b) un'impresa cd. "retista" facente parte di una Rete di imprese ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f), del DL 50/2016, possa far parte della "terna" dei subappaltatori indicati dalla stessa Rete di imprese partecipante alla procedura;
Riassumendo il quesito si chiede se con la frase "non possono essere indicati quali subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura" sia implicito il riferimento a soggetti in concorrenza con il partecipante;
RISPOSTA 35: La risposta è negativa ad entrambi i quesiti sulla base del disposto di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
DOMANDA 36: Rif. punto 6 di pagina 5 del Disciplinare:
a) con riferimento ai soggetti ammessi alla gara, si chiede se una Rete d'imprese di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f del D.L. 50/2006, che NON possiede l'attestazione SOA, possa partecipare all'appalto come impresa singola, qualora una o più delle società facenti parte della Rete stessa fosse in possesso di adeguata attestazione SOA per partecipare alla gara;
b) con riferimento ai soggetti ammessi alla gara, si chiede se una Rete d'imprese di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f del D.L. 50/2006, che NON possiede l'attestazione SOA, possa partecipare all'appalto come impresa MANDANTE, di costituenda ATI.
RISPOSTA 36:
a) L'art. 48, comma 14 del D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.". La seconda parte della disposizione richiamata ammette dunque che talune reti d'imprese (quelle che possiedono tutti i requisiti del consorzio stabile) siano, ai fini della qualificazione SOA, equiparate ai consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: ergo potranno, analogamente ad essi, qualificarsi alla presente procedura sommando i requisiti posseduti dalle singole imprese retiste.
b) Sì, ma solo nel caso in cui la stessa rete sia equiparabile ad un consorzio stabile (vedi risposta a)).
DOMANDA 37: si chiede di voler confermare che i subappaltatori indicati nelle rispettive terne possano essere indicati anche da altri concorrenti, fermo restando, ai sensi dell'Art. 105 c. 5 del D.Lgs 50/2016, che gli stessi non partecipano alla gara in qualità di concorrenti.
RISPOSTA 37: Si conferma quanto da Voi asserito.
DOMANDA 38: premesso che non tutti i subappaltatori potrebbero essere in condizione di sottoscrivere digitalmente il PASSOE, si chiede, sempre al fine di agevolare l'attività dei concorrenti, se sia altresì ammessa la seguente possibilità: che la sottoscrizione del PASSOE, contenete i riferimenti di tutti gli operatori economici coinvolti (ovvero sia del soggetto concorrente che di tutti i subappaltatori indicati), sia effettuata unicamente dal soggetto concorrente, nello spazio ad esso riservato e che vengano altresì ad esso allegate le componenti PASSoe, generate singolarmente da ognuno dei vari subappaltatori, contenenti in ogni caso sia i riferimenti del subappaltatore che del soggetto concorrente (vedasi a titolo di mero esempio l'allegato file "Componente PASSoe"), opportunamente sottoscritte dal legale rappresentante del subappaltatore direttamente interessato.
RISPOSTA 38: come pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante in rettifica alle risposte alle FAQ n. 23 e 30, si comunica che, ai sensi di quanto stabilito al punto 10.12 del disciplinare di gara, il documento PASSOE dovrà essere sottoscritto solo da un legale rappresentante di ogni soggetto componente il costituendo raggruppamento/consorzio in caso di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti o dal solo legale rappresentante dell'operatore mandatario in caso di consorzi o raggruppamenti già costituiti. Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass.
DOMANDA 39: il Disciplinare di Gara al paragrafo 10.12 prescrive la creazione del PASSOE anche da parte delle terne dei subappaltatori indicati per ogni categoria. Al riguardo si chiede se sia contemplata la possibilità di allegare il suddetto documento finale generato e sottoscritto dalla sola Mandataria e allegare a questo i PASSOE creati e sottoscritti da ogni singolo subappaltatore indicato.
RISPOSTA 39: come pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante in rettifica alle risposte alle FAQ n. 23 e 30, si comunica che, ai sensi di quanto stabilito al punto 10.12 del disciplinare di gara, il documento PASSOE dovrà essere sottoscritto solo da un legale rappresentante di ogni soggetto componente il costituendo raggruppamento/consorzio in caso di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti o dal solo legale rappresentante dell'operatore mandatario in caso di consorzi o raggruppamenti già costituiti. Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass.
DOMANDA 40: Con la presente siamo a sottoporre quesito procedurale in merito all'inserimento della "terna subappaltatori"
Premesso:
- che la scrivente è Centro di trasformazione acciaio per cemento armato qualificato ai sensi del D.M. 14.01.2008;
- che l'attività della scrivente è annoverata tra quelle con particolare rischio di infiltrazione mafiosa art.1 commi 53 e 54 L. 6 novembre 2012 n. 190 (White List);
- che la scrivente risulta regolarmente iscritta alla Wite List Prefettura di Treviso;
- che la scrivente è fornitrice di diverse imprese di costruzioni/stradali ecc partecipanti a gare di appalti pubblici tra cui anche la gara in oggetto;
- che ai sensi dell' art. 118 del codice degli appalti la propria attività NON costituisce subappalto come confermato da Determinazione n. 07/2003 del CSLLPP;
- che con i propri clienti instaura un rapporto contrattuale di FORNITURA o FORNITURA CON POSA IN OPERA ACCESSORIA;
- che nel caso di attività di Fornitura con posa in opera accessoria l'impresa è tenuta a darne comunicazione all'Ente Appaltante (non soggetta ad autorizzazione ma mera comunicazione);
- che alla scrivente sono pervenute diverse richieste di inserimento in terna subappaltatori per la gara in oggetto.
Si chiede se la Scrivente debba essere inserita nella terna di subappaltatori qualora l'Impresa partecipante al bando di gara intendesse affidarle la Fornitura e/o Fornitura con Posa in opera delle armature in acciaio per cemento Armato.
RISPOSTA 40: In considerazione del fatto che l'attività di fornitura e posa in opera di acciaio non costituisce subappalto, non è necessaria la vostra inclusione nella terna dei subappaltatori.
Ad ogni buon conto si precisa che le prestazioni che rientrano tra una delle attività di cui alle declaratorie dell'allegato A al d.P.R. 207/10 s.m.i., tra cui alcune forniture con posa in opera, sono invece da considerarsi come subappalto.
DOMANDA 41: In relazione al capitolo 7 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE punto 3 del disciplinare di gara si chiede il seguente chiarimento. La scrivente impresa partecipa con ad un Consorzio aggiudicatario, in qualità di Contraente Generale, di una importante opera infrastrutturale.
Il CEL emesso dalla stazione appaltante prevede:
- nel Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori sono riportate le società facenti parte del Consorzio con la rispettiva quota di partecipazione;
- nel Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal Contraente Generale sono riportate le lavorazioni eseguite dal Contraente Generale al lordo degli affidamenti e sub-affidamenti suddivise per le varie categorie.
Si chiede se è corretto utilizzare da parte della scrivente impresa, al fine del soddisfacimento del requisito richiesto al suddetto punto del Disciplinare di gara, la categoria imputata al Consorzio/Contraente Generale per la quota di partecipazione al Consorzio stesso in conformità ai disposti di cui all'art. 189 comma 3 ultimo periodo D. Lgs 163/2006.
RISPOSTA 41: E' corretto utilizzare la categoria imputata al Consorzio/Contraente Generale per la quota di partecipazione al Consorzio, purché siano da essa scorporate le lavorazioni relative ad affidamenti o sub-affidamenti.
DOMANDA 42: si prega di confermare che il riferimento all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, costituisce un refuso e che pertanto la garanzia definitiva dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
RISPOSTA 42: Si conferma il riferimento all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. PS: La risposta a tale quesito è stata modificata in data 03.10.2017 a seguito di un atto del Responsabile Unico del Procedimento, che ha confermato la correttezza di quanto previsto dalle specifiche di gara (vedi FAQ 51).
DOMANDA 43: si chiede se deve essere indicata la terna anche per i soggetti candidati a svolgere le attività di bonifica bellica ed eventualmente se devono presentare la documentazione prevista per i subappaltatori (generare componente AVCPass ai fini della creazione del PASSOE ed allegare il DGUE ) ad eccezione dell'attestato SOA.
RISPOSTA 43: Non deve essere indicata la terna per i soggetti candidati a svolgere le attività di bonifica bellica.
DOMANDA 44: Relativamente alla documentazione tecnica da presentare ed in particolare alle relazioni di cui agli elementi T1 e T2, si chiede se l'indice debba essere considerato nel conteggio delle 40 pagine o possa essere escluso.
RISPOSTA 44: L'indice non è incluso nel conteggio delle 40 pagine di relazione.
DOMANDA 45: Considerando quanto richiesto nel Disciplinare di Gara per il Subelemento T1.1, dove a pag. 19 si legge:
"Nello specifico, anche riferendosi al cronoprogramma allegato ai documenti di gara, il concorrente dovrà illustrare le risorse, in termini di numero e tipologie di mezzi e di maestranze, che verranno utilizzate per le attività di cantiere, con le relative produzioni attese. Per i mezzi d'opera dovranno essere illustrate anche le caratteristiche tecniche, al fine di giustificare le produzioni indicate. Dovranno inoltre essere illustrate le eventuali innovazioni tecnologiche utilizzate nei processi delle singole fasi di lavorazione (ad esempio nuovi macchinari, cicli di produzione, tecnologie di varo, ecc.), che possano migliorare le metodologie lavorative. Potranno essere proposti perfezionamenti delle soluzioni progettuali, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara, volte alla ottimizzazione dei tempi di esecuzione e alla semplificazione costruttiva (ad esempio: soluzioni alternative per la casseratura delle solette d'impalcato con lamiere grecate o lamiere piane tralicciate; spinta dei tombini scatolari in unica fase per tutta la larghezza del rilevato autostradale; accorgimenti tecnici per ridurre i tempi di consolidazione dovuti alla costruzione dei nuovi rilevati di accesso ai ponti e ai cavalcavia). Il tutto nel pieno rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara.
Il concorrente dovrà anche illustrare i controlli, non sostitutivi rispetto a quelli della D.L., che intende eseguire nel corso dei lavori per la verifica del rispetto dei tempi e la periodicità con cui gli stessi saranno eseguiti, nonché la capacità di monitorare e porre rimedio a possibili interruzioni dell'attività di cantiere a causa di eventi anomali (es. ritardo nell'emissione di ordinanze, ecc.).
Per quanto riguarda l'organizzazione operativa, il concorrente dovrà presentare un organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere preposta (Direttore Tecnico, Capo Cantiere, ecc.) corredato di curricula vitae."
Si chiede i "perfezionamenti delle soluzioni progettuali" volti all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione e alla semplificazione costruttiva, considerato l'esiguo numero di pagine della relazione tecnica "T1" possono essere descritti in allegati aggiuntivi consegnati come allegati alla relazione T1, oppure vanno descritti nella relazione T1?
RISPOSTA 45: Come già specificato nella FAQ n. 16, possono considerarsi allegati alle 40 pagine di relazione (quindi esclusi dal conteggio delle stesse) previste per l'elemento T1, ed esclusi dai 10 (dieci) elaborati grafici che potranno accompagnare la relazione medesima solo le schede tecniche dei mezzi che il concorrente intende impiegare, l'organigramma e i curricula vitae della struttura fissa di cantiere.
DOMANDA 46: in fase d'offerta, in base alle specifiche modalità di cantierizzazione previste dal concorrente nell'ambito del cantiere, è ammesso che il concorrente ristudi la fasizzazione dei lavori (Fasi 1, 2 e 3) prevista nel progetto posto a base di gara? In caso affermativo può il concorrente inserire la documentazione esplicativa della propria proposta come allegato alla relazione tecnica dell'elemento T1?
RISPOSTA 46: la revisione della fasizzazione in fase d'offerta non è ammessa in quanto le scelte progettuali operate sono funzionali e conseguenti alle fasi previste nel progetto posto a base di gara.
DOMANDA 47: si chiedono informazioni in merito alla compilazione della parte III del DGUE.
RISPOSTA 47: Si invita il concorrente ad attenersi ad una interpretazione letterale del passo del DGUE proposto.
DOMANDA 48: considerato quanto richiesto nel disciplinare di gara, dove a pag. 23 si legge: "In ogni caso non saranno ammesse proposte volte a modificare la natura dei materiali previsti per la costruzione del rilevato e della pavimentazione stradale che dovrà, pertanto, rimanere nella configurazione quali-quantitativa prevista nel progetto esecutivo". Si chiede: lo strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato e in misto cementato fanno parte della "pavimentazione stradale"?
RISPOSTA 48: Sì. Per "pavimentazione stradale" si intende l'insieme degli strati costituiti da fondazione, base, binder e usura.
DOMANDA 49: quali sono i documenti che i subappaltatori indicati devono presentare in fase di gara?
RISPOSTA 49: i documenti che i subappaltatori indicati devono presentare sono:
- l'attestato SOA;
- il DGUE, compilato nella sola parte attestante l'assenza per il concorrente delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
I medesimi subappaltatori dovranno inoltre generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI".
DOMANDA 50: Rif. "terna" di subappaltatori. Il caso che si pone è quello di una Rete di Imprese che NON possiede la certificazione SOA ma che viene "individuata" dall'impresa concorrente come un soggetto facente parte di una "terna" di subappaltatori per alcune categorie di lavorazioni;
Pertanto avremo per la categoria "XX" una terna di subappaltatori composta da:
1) Rete di Impresa (priva di attestazione SOA);
2) Subappaltatore "A" (società in possesso di SOA);
3) Subappaltatore "B" (società in possesso di SOA);
Tale Rete di Imprese a sua volta indicherà i "retisti", in possesso di adeguata certificazione SOA, esecutori dei lavori in subappalto.
Per quanto premesso si chiede:
1) L'impresa concorrente può individuare quale uno dei soggetti facenti parte della terna di subappaltatori la Rete di Imprese di cui sopra?
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito si chiede se esiste un limite riguardante i soggetti che a sua volta la Rete deve indicare quali esecutori dei lavori cioè se deve indicare un solo soggetto esecutore oppure è possibile che ne indichi anche più di tre?
RISPOSTA 50: Premettendo che, come precisato al punto 19 del disciplinare di gara, la Stazione Appaltante fornisce chiarimenti di natura procedurale e non è tenuta a consulenze legali, si precisa quanto segue: 1) Sì, purché la rete possieda tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 2) Dal momento che la rete deve essere equiparata ad un Consorzio Stabile, non vi sono limiti all'indicazione delle singole imprese che andranno ad eseguire i subappalti.
FAQ n. 51: a rettifica di quanto pubblicato alla risposta n. 42 (ora corretta), si informano i concorrenti che il responsabile Unico del Procedimento, con atto registrato al prot. Atti/514 dd. 03.10.2017, ha confermato la correttezza del disciplinare di gara nella parte in cui si obbliga l'aggiudicatario alla stipula di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si conferma dunque quanto previsto dalle specifiche di gara ove non è presente alcun riferimento alla garanzia di cui all'art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
FAQ n. 52: in data 04.10.2017 è stata rettificata la risposta 25, ora consultabile nella versione corretta.
DOMANDA 53: con riferimento al PASSOE si domanda:
1. In caso di Consorzio Stabile che indica le consorziate esecutrici, queste ultime devono produrre il PASSOE?
2. In caso di Consorzio Stabile che indica la terna dei subappaltatori, deve generare il PASSOE come mandataria RTI?
3. Nel caso che anche le consorziate esecutrici debbano produrre PASSOE, devono generarlo come mandanti in RTI al pari dei subappaltatori?
4. La domanda n. 3) nasce dal fatto che dovendo il Consorzio Stabile indicare la terna, in automatico non potrebbe generare il PASSOE come Consorzio Stabile ma bensì come mandataria RTI e di conseguenza le consorziate esecutrici come mandanti in RTI e non come consorziate esecutrici.
5. Per essere sicuri di aver ben interpretato il N.B. n. 3 pubblicato sul sito, si chiede conferma che ciascun subappaltatore provvederà a generare PASSOE come mandante e provvederà a sottoscriverlo.
RISPOSTA 53:
1. No;
2. Non si evince quale sia il soggetto della domanda da Voi posta. Si prega di riformularla;
3. Vedi risposta n. 1;
4. Vedi risposta n. 1;
5. La nota N.B. 3 è chiarissima e non lascia adito ad interpretazioni. Nell'ultimo periodo si legge che: "…Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass".
DOMANDA 54: Con riferimento alla FAQ n. 25, nella quale, facendo riferimento alla FAQ 10 si conferma che "qualsiasi mandante deve portare i requisiti nella misura minima del 10%". Nel quesito n. 10 un concorrente formulava il quesito nell'ipotesi di ATI orizzontale nella categoria OG3. Mentre nel quesito 25 l'ipotesi era quella di un membro dell'ATI verticale in una categoria diversa dalla prevalente. Posto che il requisito di cui all'art. 84 c. 7 richiesto si riferisce a lavori eseguiti nella categoria OG3, non sembra corretto che una mandante facente parte dell'ATI "verticale" che assume una categoria diversa dalla prevalente (Es. OG6, OG8 ecc.) debba possedere obbligatoriamente il requisito dei lavori svolti nella categoria OG3. Appare infatti ovvio che un'impresa specializzata in lavorazioni rientranti per es. nella categoria OG6 possa non aver mai svolto lavori in OG3 analoghi a quelli in appalto (costruzione di strade ed autostrade). In tal modo invece gli sarebbe preclusa la possibilità di partecipare all'ATI.
Si chiede pertanto:
1) di voler confermare che l'impresa che partecipi all'ATI "solo" per le categorie diverse dalla prevalente non debba possedere il requisito del "lavoro analogo", fermo restando che lo stesso sia soddisfatto dall'intero raggruppamento nel rispetto delle percentuali minime previste dall'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010.
2) di voler confermare che in caso di ATI orizzontale per la categoria prevalente OG3, l'importo del requisito dei lavori eseguiti in tale categoria deve essere pari alla quota di partecipazione in tale categoria e non alla quota totale di partecipazione all'ATI (nel caso in cui l'impresa capogruppo o mandante assuma anche altre lavorazioni diversa dalla prevalente).
RISPOSTA 54: Si conferma che la risposta alla FAQ 25 costituisce refuso e si conferma quanto da Voi osservato nella premessa ai due quesiti, nonché di quanto asserito nella domanda n. 1. Quanto al quesito n. 2 si precisa che, come sottolineato a pag. 30 del disciplinare di gara, "Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale".
DOMANDA 55: si chiede se le attività di "Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi" e "Guardiania del cantiere", annoverate tra quelle con particolare rischio di infiltrazione mafiosa, devono essere considerate come subappalto e quindi deve essere indicata la relativa terna e presentata la documentazione prevista per i subappaltatori (generare componente AVCPass ai fini della creazione del PASSOE ed allegare il DGUE ).
RISPOSTA 55: No, in quanto tali attività non sono da inquadrarsi nella fattispecie del subappalto ma in quella del sub-contratto.
DOMANDA 56: Si chiede di confermare che un soggetto associato in verticale in un RTI per le sole categorie OS12A - OS34 - OS18A - OG10 - OS9 - OS10 - OS19 (non per la OG3) e che pertanto non svolga alcuna attività rientrante nella categoria OG3, essendo specializzato nelle categorie per cui si qualifica, possa partecipare senza possedere Certificati di buona Esecuzione Lavori (CEL) in OG3, essendo il requisito soddisfatto dai membri del RTI che assumono detta categoria.
RISPOSTA 56: Si conferma quanto da Voi asserito.
DOMANDA 57: Al fine di dimostrare il requisito di cui al punto 3 di pag. 6 del disciplinare di gara ovvero avere realizzato lavori in cat. OG3 e relativi ad opere stradali ed autostradali, si chiede di confermare se possono essere utilizzati lavori eseguiti per conto di Rete Ferroviaria Italiana e inerenti all'esecuzione di sottovia carrabili e sottopassi pedonali con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente per la soppressione di passaggi a livello.
RISPOSTA 57: L'esecuzione di sottovia carrabili e sottopassi pedonali con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente per la soppressione di passaggi a livello rientra, nel caso di specie, nella tipologia di lavori (costruzione di strade e autostrade) ammessi al fine di soddisfare il requisito di cui all'84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come si può evincere dalla lettura del punto 7, sub 3) del disciplinare di gara, aderente al disposto normativo richiamato. La risposta al Vs. quesito è pertanto positiva.
DOMANDA 58: si chiede se in riferimento al requisito di capacità professionale, di cui al punto 3) di pag.6 del Disciplinare, sia possibile conteggiare tra i lavori eseguiti nella categoria OG3, oltre alla costruzione di strade e autostrade, anche i lavori di manutenzione ordinaria di strade e autostrade e/o i lavori di manutenzione straordinaria di strade e autostrade.
RISPOSTA 58: Il disciplinare di gara, al punto 7, sub) 3 specifica che "Il concorrente, ai sensi dell'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve aver eseguito lavori per entità (e cioè pari ad almeno a € 48.421.560,43.-) e tipologia (costruzione di strade e autostrade) compresi nella categoria OG3, certificati dalle rispettive stazioni appaltanti tramite la presentazione dei certificati di esecuzione lavori". Il passo del disciplinare sopra citato, dal quale si evince chiaramente quale sia la tipologia di lavori oggetto del requisito richiesto, è conforme al disposto normativo di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione del valore dell'affidamento e della natura emergenziale dei lavori, di particolare rilevanza per l'interesse pubblico. In ottemperanza dunque a quanto disposto prima dal legislatore e poi dal disciplinare di gara, la Stazione Appaltante, ispirata alla ratio di addivenire alla selezione di un contraente che abbia già eseguito lavori analoghi a quelli posti in appalto, ha richiesto la produzione di C.E.L. relativi esclusivamente a lavori di costruzione di strade e autostrade. La risposta al Vostro quesito è pertanto negativa.
DOMANDA 59: La Scrivente Impresa non ha trovato nella documentazione di gara l'elaborato V.03.01.0.0 richiamato nel paragrafo 4.5 a pag. 30 della relazione di cantierizzazione. Tale elaborato viene citato in merito alle "deviazioni provvisorie delle viabilità" che "si rendono necessarie in modo da ricucire (nelle fasi di intervento sulle opere esistenti) i flussi esterni all'autostrada di attraversamento della stessa, da nord a sud e viceversa", per cui risulta necessario al fine di poter rispondere efficacemente in merito all'argomento dell'offerta tecnica "T1.5 Impatto del cantiere sulla viabilità ordinaria". Per quanto sopra si chiede che venga messo a disposizione tale elaborato.
RISPOSTA 59: Vi è un refuso nella relazione di cantierizzazione: la citazione nel paragrafo 4.5 a pag. 30 "vedi elaborato V.03.01.0.0" va sostituita con "vedi elaborato V.05.00.0.0".
DOMANDA 60: in merito al subelemento T1.1 per quanto riguarda la struttura fissa di cantiere relativamente alle figure assegnate alla "gestione del Sistema Ambientale" e del "Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro" si chiede se è possibile in fase di gara indicare, all'interno della propria struttura organizzativa, eventuali consulenti esterni impiegati abitualmente per l'espletamento di tali attività.
RISPOSTA 60: Nulla osta affinché nell'organigramma funzionale della struttura di cantiere di cui al sub-elemento T1.1 vengano indicati anche eventuali consulenti esterni
DOMANDA 61: siamo a chiedere di specificare ancora una volta i documenti amministrativi che dovranno presentare i subappaltatori facenti parte della terna.
RISPOSTA 61: Si rimanda alla FAQ n. 49, ampiamente esaustiva a riguardo.
DOMANDA 62: sempre con riferimento al quesito n. 28 (terna di subappaltatori) a riguardo per esempio il soddisfacimento della classifica IV nella cat. SOA OS11, si domanda di confermare se l'ipotesi B di seguito riportata sia corretta.
Ipotesi B:
sub. "1" può essere in possesso di classifica I;
sub. "2" può essere in possesso di classifica III;
sub. "3" può essere in possesso di classifica IIIbis.
RISPOSTA 62: E' ammissibile l'ipotesi b) da Voi prospettata. Ad ogni buon conto si precisa che, nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per la categoria scorporabile, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella richiesta dal bando di gara (intendendosi per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso in cui il concorrente possieda parzialmente la qualificazione per la categoria scorporabile ed intenda eseguire parte delle lavorazioni, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella di cui è carente il concorrente (intendendosi sempre per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso invece in cui il concorrente possieda l'intera qualificazione per la categoria scorporabile indicata dal bando di gara, non sussistono vincoli di qualificazione in capo alla terna dei subappaltatori da indicare: resta inteso che in tal caso i subappaltatori indicati potranno eseguire le lavorazioni in base alla loro qualificazione.
DOMANDA 63: alla pag. 17 del Disciplinare di Gara al punto 12 "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"
"Nel caso l'offerta economica presenti correzioni, queste debbono essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente con le stesse modalità sopra riportate per la sottoscrizione dell'offerta."
Si chiede se è possibile apporre per ciascuna correzione un * ed in calce a ciascuna pagina il timbro/scritta "*Si confermano n° … correzioni" e timbrare e firmare con una sigla una sola volta in corrispondenza di tale dicitura per evitare, nelle pagine in cui sono presenti più correzioni, che lo spazio a disposizione per i timbri sia talmente ridotto da costringere l'impresa ad apporre timbri anche sopra le scritte dei prezzi.
RISPOSTA 63: Si prega di attenersi a quanto previsto dal disciplinare di gara.
DOMANDA 64: ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 84, comma 7,lettera b) D.Lgs. 50/2016 (esecuzione di lavori in Categoria OG3) si chiede se, ferma la sufficienza della sola autodichiarazione in sede di gara, il concorrente che abbia eseguito tali lavori all'estero possa, in caso di aggiudicazione, dimostrare l'effettivo possesso del requisito attraverso l'esibizione della certificazione di esecuzione rilasciata dal Committente estero (se del caso, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 84, primo comma, D.P.R. 207/2010 ove esistente) come si evince dal dato testuale del citato comma 7 lettera b), che parla di certificato di esecuzione lavori, o se sia invece necessaria l'ulteriore certificazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato o del Ministero Affari Esteri prevista dall'art. 84, comma 2, del citato D.P.R. 207/2010 ai soli fini del rilascio della SOA .
RISPOSTA 64: E' necessario seguire la procedura di cui all'art. 84, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
DOMANDA 65: Rif. "Terna" dei subappaltatori: a tal proposito si chiede se ognuno dei subappaltatori costituenti la cd. "terna" debba essere in possesso, per ogni categoria, della corrispondente classifica richiesta dal Bando, ovvero se la stessa possa essere coperta dalla somma delle categorie possedute dai singoli subappaltatori.
Ad esempio riguardo la cat. "OS11" con classifica richiesta "IV";
ipotesi A):
- sub. "1" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "2" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "3" deve essere in possesso di classifica IV
ipotesi B):
- sub. "1" può essere in possesso di classifica I
- sub. "2" può essere in possesso di classifica III
- sub. "3" può' essere in possesso di classifica IIIbis
RISPOSTA 65: E' ammissibile anche l'ipotesi b) da Voi prospettata. Ad ogni buon conto si precisa che, nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per la categoria scorporabile, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella richiesta dal bando di gara (intendendosi per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso in cui il concorrente possieda parzialmente la qualificazione per la categoria scorporabile ed intenda eseguire parte delle lavorazioni, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella di cui è carente il concorrente (intendendosi sempre per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso invece in cui il concorrente possieda l'intera qualificazione per la categoria scorporabile indicata dal bando di gara, non sussistono vincoli di qualificazione in capo alla terna dei subappaltatori da indicare: resta inteso che in tal caso i subappaltatori indicati potranno eseguire le lavorazioni in base alla loro qualificazione.
DOMANDA 66: Si richiede l'integrazione dell'elaborato 1401D0101001_Allegato 1 di 2 relativo alla parte D-GEOTECNICA, in cui si descrive l'intervento relativo ai dreni a nastro previsti per i rilevati di approccio al Ponte sul Fiume Livenza, cavalcavia num. : 111, 132, 136, 143 ( lato Cessalto), al fine di accelerare il cedimento di consolidazione. Nello specifico nella relazione di cui sopra sembrerebbero mancanti i capitoli dal 13 al 17 relativi alla stima dei cedimenti dei rilevati, da pag 158 a 227.
RISPOSTA 66: Le opere citate nel quesito non fanno parte del Progetto Esecutivo in oggetto; come precisato nella Premessa dell'elaborato 1401D0101001_Allegato 1 di 2, i contenuti dell'elaborato stesso si riferiscono e vanno presi in considerazione per le sole opere previste dal Progetto Esecutivo. I capitoli dal 13 al 17 non sono stati inseriti nell' elaborato "1401D0101001 - Allegato 1 di 2", poiché si riferiscono a manufatti che non sono oggetto dell'appalto.
1. In caso di Consorzio Stabile che indica le consorziate esecutrici, queste ultime devono produrre il PASSOE?
2. In caso di Consorzio Stabile che indica la terna dei subappaltatori, deve generare il PASSOE come mandataria RTI?
3. Nel caso che anche le consorziate esecutrici debbano produrre PASSOE, devono generarlo come mandanti in RTI al pari dei subappaltatori?
4. La domanda n. 3) nasce dal fatto che dovendo il Consorzio Stabile indicare la terna, in automatico non potrebbe generare il PASSOE come Consorzio Stabile ma bensì come mandataria RTI e di conseguenza le consorziate esecutrici come mandanti in RTI e non come consorziate esecutrici.
5. Per essere sicuri di aver ben interpretato il N.B. n. 3 pubblicato sul sito, si chiede conferma che ciascun subappaltatore provvederà a generare PASSOE come mandante e provvederà a sottoscriverlo.
RISPOSTA 53:
1. No;
2. Non si evince quale sia il soggetto della domanda da Voi posta. Si prega di riformularla;
3. Vedi risposta n. 1;
4. Vedi risposta n. 1;
5. La nota N.B. 3 è chiarissima e non lascia adito ad interpretazioni. Nell'ultimo periodo si legge che: "…Non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati e delle imprese cooptate, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di generare la propria componente AVCPass".
DOMANDA 54: Con riferimento alla FAQ n. 25, nella quale, facendo riferimento alla FAQ 10 si conferma che "qualsiasi mandante deve portare i requisiti nella misura minima del 10%". Nel quesito n. 10 un concorrente formulava il quesito nell'ipotesi di ATI orizzontale nella categoria OG3. Mentre nel quesito 25 l'ipotesi era quella di un membro dell'ATI verticale in una categoria diversa dalla prevalente. Posto che il requisito di cui all'art. 84 c. 7 richiesto si riferisce a lavori eseguiti nella categoria OG3, non sembra corretto che una mandante facente parte dell'ATI "verticale" che assume una categoria diversa dalla prevalente (Es. OG6, OG8 ecc.) debba possedere obbligatoriamente il requisito dei lavori svolti nella categoria OG3. Appare infatti ovvio che un'impresa specializzata in lavorazioni rientranti per es. nella categoria OG6 possa non aver mai svolto lavori in OG3 analoghi a quelli in appalto (costruzione di strade ed autostrade). In tal modo invece gli sarebbe preclusa la possibilità di partecipare all'ATI.
Si chiede pertanto:
1) di voler confermare che l'impresa che partecipi all'ATI "solo" per le categorie diverse dalla prevalente non debba possedere il requisito del "lavoro analogo", fermo restando che lo stesso sia soddisfatto dall'intero raggruppamento nel rispetto delle percentuali minime previste dall'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010.
2) di voler confermare che in caso di ATI orizzontale per la categoria prevalente OG3, l'importo del requisito dei lavori eseguiti in tale categoria deve essere pari alla quota di partecipazione in tale categoria e non alla quota totale di partecipazione all'ATI (nel caso in cui l'impresa capogruppo o mandante assuma anche altre lavorazioni diversa dalla prevalente).
RISPOSTA 54: Si conferma che la risposta alla FAQ 25 costituisce refuso e si conferma quanto da Voi osservato nella premessa ai due quesiti, nonché di quanto asserito nella domanda n. 1. Quanto al quesito n. 2 si precisa che, come sottolineato a pag. 30 del disciplinare di gara, "Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale".
DOMANDA 55: si chiede se le attività di "Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi" e "Guardiania del cantiere", annoverate tra quelle con particolare rischio di infiltrazione mafiosa, devono essere considerate come subappalto e quindi deve essere indicata la relativa terna e presentata la documentazione prevista per i subappaltatori (generare componente AVCPass ai fini della creazione del PASSOE ed allegare il DGUE ).
RISPOSTA 55: No, in quanto tali attività non sono da inquadrarsi nella fattispecie del subappalto ma in quella del sub-contratto.
DOMANDA 56: Si chiede di confermare che un soggetto associato in verticale in un RTI per le sole categorie OS12A - OS34 - OS18A - OG10 - OS9 - OS10 - OS19 (non per la OG3) e che pertanto non svolga alcuna attività rientrante nella categoria OG3, essendo specializzato nelle categorie per cui si qualifica, possa partecipare senza possedere Certificati di buona Esecuzione Lavori (CEL) in OG3, essendo il requisito soddisfatto dai membri del RTI che assumono detta categoria.
RISPOSTA 56: Si conferma quanto da Voi asserito.
DOMANDA 57: Al fine di dimostrare il requisito di cui al punto 3 di pag. 6 del disciplinare di gara ovvero avere realizzato lavori in cat. OG3 e relativi ad opere stradali ed autostradali, si chiede di confermare se possono essere utilizzati lavori eseguiti per conto di Rete Ferroviaria Italiana e inerenti all'esecuzione di sottovia carrabili e sottopassi pedonali con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente per la soppressione di passaggi a livello.
RISPOSTA 57: L'esecuzione di sottovia carrabili e sottopassi pedonali con relative rampe di collegamento alla viabilità esistente per la soppressione di passaggi a livello rientra, nel caso di specie, nella tipologia di lavori (costruzione di strade e autostrade) ammessi al fine di soddisfare il requisito di cui all'84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come si può evincere dalla lettura del punto 7, sub 3) del disciplinare di gara, aderente al disposto normativo richiamato. La risposta al Vs. quesito è pertanto positiva.
DOMANDA 58: si chiede se in riferimento al requisito di capacità professionale, di cui al punto 3) di pag.6 del Disciplinare, sia possibile conteggiare tra i lavori eseguiti nella categoria OG3, oltre alla costruzione di strade e autostrade, anche i lavori di manutenzione ordinaria di strade e autostrade e/o i lavori di manutenzione straordinaria di strade e autostrade.
RISPOSTA 58: Il disciplinare di gara, al punto 7, sub) 3 specifica che "Il concorrente, ai sensi dell'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve aver eseguito lavori per entità (e cioè pari ad almeno a € 48.421.560,43.-) e tipologia (costruzione di strade e autostrade) compresi nella categoria OG3, certificati dalle rispettive stazioni appaltanti tramite la presentazione dei certificati di esecuzione lavori". Il passo del disciplinare sopra citato, dal quale si evince chiaramente quale sia la tipologia di lavori oggetto del requisito richiesto, è conforme al disposto normativo di cui all'art. 84, comma 7, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione del valore dell'affidamento e della natura emergenziale dei lavori, di particolare rilevanza per l'interesse pubblico. In ottemperanza dunque a quanto disposto prima dal legislatore e poi dal disciplinare di gara, la Stazione Appaltante, ispirata alla ratio di addivenire alla selezione di un contraente che abbia già eseguito lavori analoghi a quelli posti in appalto, ha richiesto la produzione di C.E.L. relativi esclusivamente a lavori di costruzione di strade e autostrade. La risposta al Vostro quesito è pertanto negativa.
DOMANDA 59: La Scrivente Impresa non ha trovato nella documentazione di gara l'elaborato V.03.01.0.0 richiamato nel paragrafo 4.5 a pag. 30 della relazione di cantierizzazione. Tale elaborato viene citato in merito alle "deviazioni provvisorie delle viabilità" che "si rendono necessarie in modo da ricucire (nelle fasi di intervento sulle opere esistenti) i flussi esterni all'autostrada di attraversamento della stessa, da nord a sud e viceversa", per cui risulta necessario al fine di poter rispondere efficacemente in merito all'argomento dell'offerta tecnica "T1.5 Impatto del cantiere sulla viabilità ordinaria". Per quanto sopra si chiede che venga messo a disposizione tale elaborato.
RISPOSTA 59: Vi è un refuso nella relazione di cantierizzazione: la citazione nel paragrafo 4.5 a pag. 30 "vedi elaborato V.03.01.0.0" va sostituita con "vedi elaborato V.05.00.0.0".
DOMANDA 60: in merito al subelemento T1.1 per quanto riguarda la struttura fissa di cantiere relativamente alle figure assegnate alla "gestione del Sistema Ambientale" e del "Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro" si chiede se è possibile in fase di gara indicare, all'interno della propria struttura organizzativa, eventuali consulenti esterni impiegati abitualmente per l'espletamento di tali attività.
RISPOSTA 60: Nulla osta affinché nell'organigramma funzionale della struttura di cantiere di cui al sub-elemento T1.1 vengano indicati anche eventuali consulenti esterni
DOMANDA 61: siamo a chiedere di specificare ancora una volta i documenti amministrativi che dovranno presentare i subappaltatori facenti parte della terna.
RISPOSTA 61: Si rimanda alla FAQ n. 49, ampiamente esaustiva a riguardo.
DOMANDA 62: sempre con riferimento al quesito n. 28 (terna di subappaltatori) a riguardo per esempio il soddisfacimento della classifica IV nella cat. SOA OS11, si domanda di confermare se l'ipotesi B di seguito riportata sia corretta.
Ipotesi B:
sub. "1" può essere in possesso di classifica I;
sub. "2" può essere in possesso di classifica III;
sub. "3" può essere in possesso di classifica IIIbis.
RISPOSTA 62: E' ammissibile l'ipotesi b) da Voi prospettata. Ad ogni buon conto si precisa che, nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per la categoria scorporabile, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella richiesta dal bando di gara (intendendosi per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso in cui il concorrente possieda parzialmente la qualificazione per la categoria scorporabile ed intenda eseguire parte delle lavorazioni, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella di cui è carente il concorrente (intendendosi sempre per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso invece in cui il concorrente possieda l'intera qualificazione per la categoria scorporabile indicata dal bando di gara, non sussistono vincoli di qualificazione in capo alla terna dei subappaltatori da indicare: resta inteso che in tal caso i subappaltatori indicati potranno eseguire le lavorazioni in base alla loro qualificazione.
DOMANDA 63: alla pag. 17 del Disciplinare di Gara al punto 12 "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"
"Nel caso l'offerta economica presenti correzioni, queste debbono essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente con le stesse modalità sopra riportate per la sottoscrizione dell'offerta."
Si chiede se è possibile apporre per ciascuna correzione un * ed in calce a ciascuna pagina il timbro/scritta "*Si confermano n° … correzioni" e timbrare e firmare con una sigla una sola volta in corrispondenza di tale dicitura per evitare, nelle pagine in cui sono presenti più correzioni, che lo spazio a disposizione per i timbri sia talmente ridotto da costringere l'impresa ad apporre timbri anche sopra le scritte dei prezzi.
RISPOSTA 63: Si prega di attenersi a quanto previsto dal disciplinare di gara.
DOMANDA 64: ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 84, comma 7,lettera b) D.Lgs. 50/2016 (esecuzione di lavori in Categoria OG3) si chiede se, ferma la sufficienza della sola autodichiarazione in sede di gara, il concorrente che abbia eseguito tali lavori all'estero possa, in caso di aggiudicazione, dimostrare l'effettivo possesso del requisito attraverso l'esibizione della certificazione di esecuzione rilasciata dal Committente estero (se del caso, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 84, primo comma, D.P.R. 207/2010 ove esistente) come si evince dal dato testuale del citato comma 7 lettera b), che parla di certificato di esecuzione lavori, o se sia invece necessaria l'ulteriore certificazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato o del Ministero Affari Esteri prevista dall'art. 84, comma 2, del citato D.P.R. 207/2010 ai soli fini del rilascio della SOA .
RISPOSTA 64: E' necessario seguire la procedura di cui all'art. 84, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
DOMANDA 65: Rif. "Terna" dei subappaltatori: a tal proposito si chiede se ognuno dei subappaltatori costituenti la cd. "terna" debba essere in possesso, per ogni categoria, della corrispondente classifica richiesta dal Bando, ovvero se la stessa possa essere coperta dalla somma delle categorie possedute dai singoli subappaltatori.
Ad esempio riguardo la cat. "OS11" con classifica richiesta "IV";
ipotesi A):
- sub. "1" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "2" deve essere in possesso di classifica IV
- sub. "3" deve essere in possesso di classifica IV
ipotesi B):
- sub. "1" può essere in possesso di classifica I
- sub. "2" può essere in possesso di classifica III
- sub. "3" può' essere in possesso di classifica IIIbis
RISPOSTA 65: E' ammissibile anche l'ipotesi b) da Voi prospettata. Ad ogni buon conto si precisa che, nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per la categoria scorporabile, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella richiesta dal bando di gara (intendendosi per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso in cui il concorrente possieda parzialmente la qualificazione per la categoria scorporabile ed intenda eseguire parte delle lavorazioni, la terna dei subappaltatori dovrà sopperire a tale carenza presentando una qualificazione per la categoria scorporabile pari a quella di cui è carente il concorrente (intendendosi sempre per qualificazione la somma delle qualificazioni che fanno capo a ciascuno dei subappaltatori indicati). Nel caso invece in cui il concorrente possieda l'intera qualificazione per la categoria scorporabile indicata dal bando di gara, non sussistono vincoli di qualificazione in capo alla terna dei subappaltatori da indicare: resta inteso che in tal caso i subappaltatori indicati potranno eseguire le lavorazioni in base alla loro qualificazione.
DOMANDA 66: Si richiede l'integrazione dell'elaborato 1401D0101001_Allegato 1 di 2 relativo alla parte D-GEOTECNICA, in cui si descrive l'intervento relativo ai dreni a nastro previsti per i rilevati di approccio al Ponte sul Fiume Livenza, cavalcavia num. : 111, 132, 136, 143 ( lato Cessalto), al fine di accelerare il cedimento di consolidazione. Nello specifico nella relazione di cui sopra sembrerebbero mancanti i capitoli dal 13 al 17 relativi alla stima dei cedimenti dei rilevati, da pag 158 a 227.
RISPOSTA 66: Le opere citate nel quesito non fanno parte del Progetto Esecutivo in oggetto; come precisato nella Premessa dell'elaborato 1401D0101001_Allegato 1 di 2, i contenuti dell'elaborato stesso si riferiscono e vanno presi in considerazione per le sole opere previste dal Progetto Esecutivo. I capitoli dal 13 al 17 non sono stati inseriti nell' elaborato "1401D0101001 - Allegato 1 di 2", poiché si riferiscono a manufatti che non sono oggetto dell'appalto.
ALLEGATI
Decreto a contrarre e approvazione del Progetto Esecutivo
Bando di gara
Disciplinare di gara
C.S.A. - Norme Generali
DGUE
Scheda 1
Scheda 1-bis
Scheda 2
Scheda 3
Scheda 4
Scheda 5
Schema di contratto
DELIBERAZIONE CIPE 18 marzo 2005
Schema di protocollo monitoraggio flussi
Protocollo di legalità 2009
curricula vitae commissari
Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
Classifica definitiva
Avviso di aggiudicazione
01-17 C DECRETO n.° 355 DI AGGIUDICAZIONE
Avviso di modifica del contratto
II Avviso di modifica del contratto
III Avviso di modifica del contratto