A4 VENEZIA - TRIESTE La Terza Corsia
A4 VENEZIA - TRIESTE La Terza Corsia

Dettaglio bandi

CategoriaBandi esperiti
Codice01/23 - C
C.I.G. 96363821FE
Pubblicazione08/02/2023
Scadenza16/03/2023
SupportoSpA Autovie Venete
Oggetto
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
C.U.P.: I31B07000170005 - I71B07000170005 - I81B07000280005 - I41B08000240005 - I11B07000180005 - I61B07000360005 - I31B07000200005 - I41B07000150005 - I11B08000100005 - I51B06000390002 - J24E16000050002.
C.I.G.:96363821FE.
FAQ
DOMANDA 1: Le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni?
RISPOSTA 1: Le risorse avranno un orario strutturato in base alla normativa vigente e al CCNL applicato.

DOMANDA 2: Le festività infrasettimanali e domenicali verranno fatturate al pari della tariffa ordinaria?
RISPOSTA 2: Le festività infrasettimanali e domenicali  verranno fatturate al pari della tariffa oraria ordinaria, moltiplicata per otto ore, eventualmente riproporzionate in caso di prestazione di lavoro a tempo parziale.

DOMANDA 2: In considerazione dell'applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati; B) Tipologia dei contratti in essere, se a tempo determinato o indeterminato, dei lavoratori somministrati; C) Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato; D) Si chiede inoltre di sapere se i lavoratori somministrati sono già in possesso della certificazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza; E) quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni;
RISPOSTA 2: Attualmente è in essere un contratto di somministrazione di lavoro. L’elenco e la tipologia dei rapporti di somministrazione da mantenere sarà fornito all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.

DOMANDA 3: Al fine di formulare la miglior offerta possibile si chiede di sapere la qualifica, le mansioni e il numero dei profili richiesti, nonché in base al progresso storico di poter conoscere i profili maggiormente richiesti e necessari, al fine di poter soddisfare la richiesta di Codesta Spett.le Amministrazione e predisporre una adeguata offerta tecnica ed economica.
RISPOSTA 3: I profili richiesti, il numero delle risorse e le mansioni che dovranno svolgere saranno forniti all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica si richiama il Disciplinare di Gara, subelemento T1.1, Criteri di Valutazione che afferma:
Verranno valutate positivamente le soluzioni organizzative che evidenzino una maggiore efficienza ed una migliore rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante, compresa la presenza di una divisione specializzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e di una divisione specializzata nel reclutamento di profili tecnici.

DOMANDA 4: Si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'Agenzia è quella generale e che la formazione specifica e l'addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all'utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l'addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Infatti, l'addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.
RISPOSTA 4: Si conferma.

DOMANDA 5: Al fine di formulare la miglior offerta tecnica ed economica possibile si chiede di conoscere i livelli di rischio salute e sicurezza dei lavoratori somministrati, se basso, medio o alto, legato ai profili da somministrare.
RISPOSTA 5: I livelli di rischio salute e sicurezza dei lavoratori somministrati saranno forniti all’aggiudicatario dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto in base ai profili da somministrare.

DOMANDA 6: Con riferimento agli obblighi di tracciabilità, si chiede di confermare che all'aggiudicatario venga richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato in via esclusiva, come da PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO e che il riferimento ad un conto corrente anche non dedicato in via esclusiva, di cui all'art. 65 del Capitolato speciale d'appalto - norme generali - sia frutto di un mero refuso.
RISPOSTA 6: Con riferimento alle opere in capo al Commissario Delegato si distinguono opere soggette al Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario e opere non soggette al medesimo.
Il Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario prevede che per le opere indicate e attive al momento della stipula del contratto sia acceso un conto corrente dedicato in via esclusiva. Da ciò ne consegue che potrebbero essere richiesti più conti dedicati in via esclusiva.
Per le restanti opere l’Operatore Economico dovrà comunicare un conto dedicato anche se non in via esclusiva.
Si ribadisce che tutti i conti, sia quelli dedicati in via esclusiva per le opere soggette al Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario, sia i conti dedicati anche se non in via esclusiva, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 2010 s.m.i., previsti all’art. 65 del CSA Norme Generali.

DOMANDA 7: Con riferimento alla previsione di cui all'art. Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'operatore economico del   Capitolato speciale d'appalto - norme generali, si precisa che nell'ambito del servizio di somministrazione  la responsabilità civile, è, ex lege, prevista in  capo al solo Utilizzatore in relazione ai danni  cagionati  a terzi da parte del lavoratore somministrato nell'esercizio  delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35,  comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Agenzia sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'Appalto.  Si evidenzia altresì  che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, Codesta Stazione Appaltante accetterà la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura.  
RISPOSTA 7: In relazione alla prima parte del quesito si conferma che l’onere della Stazione appaltante. riguarda unicamente eventuali danni che il lavoratore possa provocare a terzi nell’esercizio delle sue mansioni. L’Agenzia risponde dei danni dei suoi dipendenti, secondo quanto stabilito dalle norme di legge.

DOMANDA 8: Con riferimento alla previsione ex art 5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI del CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO NORME TECNICHE, ove previsto che L'operatore economico porterà a conoscenza del Direttore della funzione Sviluppo Organizzazione e Innovazione tutte le comunicazioni/contestazioni relative al lavoratore temporaneo, indicando se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell'utilizzatore comunicare  al  somministratore  gli elementi  che  formeranno  oggetto  della  contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio, che sia solo l'agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell'Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l'utilizzatore; sicchè si chiede di confermare che nessuna manleva sulle possibile conseguenze ed impugnazioni sarà adottata esclusivamente nei confronti dell'Agenzia, rettificando gli atti di gara.
RISPOSTA 8: Si conferma quanto previsto nell'art. 5 - Provvedimenti disciplinari, comma 3.

DOMANDA 9: Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 31 ( TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI) dello schema di contratto, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione  di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro  che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. 
Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. 
Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.  Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 9 
Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 31 (TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI) dello schema di contratto in quanto inerenti l'eventuale Nomina a responsabile dell'aggiudicatario.
RISPOSTA 9: L'Agenzia per il lavoro, fornendo alla Stazione appaltante i curricula, trasmette dati personali. Quindi, ex art 28 GDPR 679/2016, è facoltà della Stazione Appaltante nominare quale responsabile esterno l'Operatore economico, che è interessato al rapporto di tipo contrattuale derivante dalla natura giuridica del CSA, dal momento che nell'appalto è compresa la fornitura di curricula contenenti per loro natura dati personali delle risorse somministrabili. Appare dunque evidente che l'Operatore economico in possesso dei dati oggetto dell'appalto deve conformarsi a quanto previsto dal GDPR 679/2016.

DOMANDA 10: Art. 11. Recesso. Si chiede di rettificare specificando che lente rimborserà l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.
RISPOSTA 10: L'eventuale riconoscimento sarà correlato al rispetto o meno dei tempi contrattuali e degli oneri propri di ognuna delle parti.

DOMANDA 11: In ordine all’esecuzione del contratto da parte dell’ApL, si chiede di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
RISPOSTA 11: In ordine all’esecuzione del contratto si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

DOMANDA 12: Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore economico. si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore.  Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). In ordine alla copertura assicurativa richiesta, si chiede di eliminare la rinuncia dell’azione di rivalsa da parte della compagnia nei confronti dell’ente.
RISPOSTA 12: In relazione alla prima parte del quesito si conferma che l’onere della Stazione appaltante. riguarda unicamente eventuali danni che il lavoratore possa provocare a terzi nell’esercizio delle sue mansioni. L’Agenzia risponde dei danni dei suoi dipendenti, secondo quanto stabilito dalle norme di legge. In merito, invece, alla seconda parte del quesito, ossia la rinuncia alla rivalsa, confermiamo che è diritto della Stazione Appaltante chiedere che sia inserita in polizza.

DOMANDA 13: ART. 4 SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO. In ordine alla valutazione del somministrato e alla conseguente sostituzione dello stesso, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
RISPOSTA 13: Si conferma quanto sopra in relazione all’art. 4, comma 2 del Capitolato Speciale d’appalto – Norme Tecniche. 

DOMANDA 14: Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore. si rileva che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice; La formazione sulla sicurezza, stante quanto disposto dal d.lgs. n.81/2015 e dal d.lgs. n. 81/2008, è un onere posto in capo all’utilizzatore. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015). Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono: sorveglianza sanitaria, formazione specifica, fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID.
RISPOSTA 14: Si conferma che sorveglianza sanitaria, formazione specifica, fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID saranno a carico della Stazione Appaltante.