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Codice
02-11- C BANDO DI GARA SERVIZIO
Pubblicazione
09.09.2011
Scadenza
04.11.2011
Oggetto

C.I.G. 3167903C3E - Servizio delle attività tecnico-scientifiche previste dal piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera e post opera per i lavori di ampliamento a tre corsie di marcia del tratto di A4 compreso tra lo svincolo di Quarto d'Altino (Progr. km 10+950) e quello di San Donà di Piave (Progr. km 29+500).

ATTENZIONE:  i punti 7.4.1 e 7.4.2 del disciplinare di gara sono stati modificati giusta Determina del Responsabile Unico del Procedimento ATTI/328 dd. 13/10/2011. Si invitano i concorrenti a scaricare nuovamente il disciplinare di gara ora corretto nella parte relativa alla "Capacità economica e finanziaria".

ATTENZIONE: Pubblicata la classifica provvisoria.



Elenco documenti allegati

Titolo
02/11 - C BANDO DI GARA
02/11 - C DISCIPLINARE DI GARA - CORRETTO
02/11 - C SCHEDE DI GARA
02/11 - C CLASSIFICA PROVVISORIA

» FAQ relative alla gara

DOMANDA 1: In relazione alla procedura in oggetto si chiede cortesemente di ricevere un chiarimento circa la possiblità di partecipazione della nostra società: in particolare, avendo collaborato alla progettazione esecutiva nell'ambito del progetto dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'A4 con la terza corsia tratto Quarto D'Altino (progr. km 10+950) - S. Donà di Piave (progr. km 29+500), chiediamo conferma che questo non costituisca un impedimento a partecipare alla procedura in oggetto
RISPOSTA 1: L'unico riferimento normativo cui si possa fare riferimento è l'art. 90, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che pone, in capo agli affidatari degli incarichi di progettazione, il divieto di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha però approfondito la tematica negli anni successivi all'emanazione della predetta norma, precisando di non attenersi al puro tenore letterale della norma e statuendo che si debba "valutare se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura…che abbia dato luogo ad un possibile indebito vantaggio per l'aggiudicataria" e ancora: "quel che rileva è la situazione dei partecipanti alla gara, il cui esame deve evidenziare, in modo oggettivo, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui qualche concorrente viene a trovarsi" (sempre Cons. St., Sez. VI, n. 5087/2007) e ancora, nella recentissima Cons. St., Sez. IV, n. 2650/2011: "…se è vero che occorre preservare, attraverso caute interpretazioni, la libertà d'impresa, è altrettanto vero che tale libertà non può prescindere da pari diritti e guarentigie che devono essere riconosciuti ad ogni altra impresa interessata, e che pertanto le regole - attuative dei principi suddetti - non devono essere intese come altrettante limitazioni di libertà di iniziativa economica, bensì come attuative della tutela della par condicio e quindi della concorrenza, senza la quale non vi può essere alcuna sostanziale libertà di impresa e corretta competizione nel mercato". Alla luce di quanto esposto, non si può negare il fatto che la Vostra società, avendo collaborato alla progettazione esecutiva nell'ambito dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'A4 con la terza corsia tratto Quarto D'Altino (progr. km 10+950) - S. Donà di Piave (progr. km 29+500), parta da una presumibile posizione di vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in oggetto. 

DOMANDA 2: In merito al requisito di cui al punto 7.4.2 del Disciplinare di gara si chiede se tra i "servizi nel settore oggetto della gara" possono considerarsi i seguenti: attività di redazione di piani di monitoraggio ambientale, studi di impatto ambientale e monitoraggi ambientali relativi ad opere non infrastrutturali;
RISPOSTA 2: Sì. 

DOMANDA 3: Il periodo di riferimento sono gli esercizi finanziari 2008-2009-2010?
RISPOSTA 3: Sì. 

DOMANDA 4: Al paragrafo 8 del Disciplinare, in riferimento al contenuto della Busta B - Offerta Economica viene richiesta a pena di esclusione la Lista delle lavorazioni e forniture (punto a). Più sotto si legge testualmente che "…la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente". Premesso che la richiamata lista è indicata alla lettera a) si chiede conferma che nella busta economica sia da inserire solo la ridetta lista delle lavorazioni e forniture;
RISPOSTA 4: Si conferma che nella Busta B - Offerta Economica dovrà essere inserita solo la "lista delle lavorazioni e forniture".

DOMANDA 5: Nella suddivisione delle attività in caso di costituendo R.T.I., la quota parte minima per la Capogruppo a quale percentuale corrisponde?
RISPOSTA 5: L'art. 37, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone che "I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". Non è prevista dunque una quota minima in capo alla capogruppo.

DOMANDA 6: Si chiede di confermare quanto previsto al punto 7.6 del disciplinare di gara, ovvero che la garanzia provvisoria deve avere una validità di 360 giorni;
RISPOSTA 6: Si invita codesta Impresa ad attenersi a quanto richiesto dalle specifiche di gara.

DOMANDA 7: Riguardo la scheda 3, si chiede di confermare che (istruzioni per la compilazione) la dichiarazione relativa al punto 15 è in realtà da intendersi riferita al punto 16 (dati personali);
RISPOSTA 7: Si conferma quanto da Voi asserito.

DOMANDA 8: Nella lista delle lavorazioni non compare la voce "gestione ed elaborazione dati", voce che invece appare importante nella documentazione tecnica. Si chiede di confermare che non è richesto di quotare tale voce;
RISPOSTA 8: La voce "gestione ed elaborazione dei dati" non compare come voce singola nella lista delle lavorazioni poiché si intende compensata dai prezzi offerti per le diverse attività previste dal P.M.A..

DOMANDA 9: Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare strumentazione di misura analoga e/o migliorativa a quella descritta nel Piano di Monitoraggio;
RISPOSTA 9: E' possibile utilizzare strumentazione di misura analoga e/o migliorativa a quella descritta nel P.M.A., purché tale scelta sia condivisa anche dall'ARPA regionale competente.

DOMANDA 10: Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare anche altri metodi analitici rispetto a quelli citati, che garantiscano pari qualità dei dati;
RISPOSTA 10: E' possibile utilizzare altri metodi analitici rispetto a quelli citati, che garantiscano pari qualità dei dati, purché tale scelta sia condivisa dall'ARPA regionale competente.

DOMANDA 11: Si chiede di sapere quale è la % di metodi analitici, tra quelli richiesti per le analisi su campioni di acque e terreno, per i quali è necessario avere l'accreditamento Accredia;
RISPOSTA 11: Non è necessario specificare la % di metodi analitici, tra quelli richiesti per le analisi su campioni di acque e terreno, riguardo ai quali si ha l'accreditamento Accredia.

DOMANDA 12: Si chiede se per servizi oggetto della gara (attività tecnico-scientifiche previste dal piano di monitoraggio ambientale) si intendano anche le seguenti attività:
- Studio di Impatto Ambientale nei suoi tre Quadri (Programmatico, Progettuale e Ambientale);
- Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Valutazione Ambientale Strategica;
- Studi di pre/o fattibilità ambientale.
RISPOSTA 12: Sì.

DOMANDA 13: Si chiede se il fatturato per servizi di cui al quesito precedente debba intendersi quello eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2008-2009-2010) o in alternativa si possa intendere quello eseguito nel periodo 05.09.2009 - 05.09.2011 come previsto al punto 7.5.1 del disciplinare di gara;
RISPOSTA 13: Si conferma quanto previsto dal punto 7.4.2 che parla di "esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando": è dunque corretta la prima interpretazione da Voi fornita.