» FAQ relative alla gara
DOMANDA 1: Punto 8 del disciplinare di gara - Capacità economico-finanziaria: in riferimento ai punti b) e c) si chiede la verifica della congruità dei due parametri riportati nei suddetti punti ed in particolare che i servizi oggetto di gara siano superiori al fatturato globale nello stesso arco temporale;
RISPOSTA 1: Trattasi di refuso: il valore di € 5.000.000,00.- va riferito alla lettera b), ovvero al fatturato globale realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi. L'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando dovrà invece essere pari all'importo a base d'asta del servizio.
DOMANDA 2: Punto 9 del Disciplinare di gara - Capacità Tecnico-Organizzativa, si chiede se "l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati, di cui almeno uno (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 50% del servizio posto a base d'asta, ovvero in alternativa di due servizi (della stessa tipologia) di importo non inferiore al 70% dell'importo a base d'asta." Si chiede se i servizi già eseguiti da considerare nei tre anni antecedenti sono quelli compresi tra il 04.09.2008 e la data di pubblicazione del bando 03.09.2011 sulla Gazzetta Ufficiale Europea S169;
RISPOSTA 2: Si conferma che la data da considerarsi è quella della di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
DOMANDA 3: Si chiede una polizza C.A.R. con massimali adeguati, R.C.T. inclusa;
RISPOSTA 3: Si confermano gli importi indicati nel disciplinare di gara;
DOMANDA 4: In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare nel Bando di gara al capitolo III.3.1) e alla Scheda 6: "Possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed al D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" richiediamo quali sono i requisiti e con quale documento vanno dimostrati in quanto le "Norme Tecniche per le Costruzioni" definiscono i criteri generali ed i principi per il progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni nel complesso dell'opera da realizzare;
RISPOSTA 4: Sia il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che il D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) contengono disposizioni espressamente dedicate ai "Laboratori". Si rimanda dunque a tali disposizioni.
DOMANDA 5: A fronte delle attrezzature richieste per numero, tipologia, dimensioni e peso l’impiego di laboratorio mobile inteso come automezzo è da ritenersi limitativo per spazio e portata. E’ quindi possibile impiegare un prefabbricato?
RISPOSTA 5: L'utilizzo di laboratori mobili per l'esecuzione del servizio è necessaria in quanto determinati tipi di prestazioni richieste (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: analisi granulometriche, estrazioni e verifiche sui leganti bituminosi, prove sui terreni e rilevati etc.) debbono espressamente essere svolte in tempi rapidi (meno di due ore, come richiesto in alcune circostanze) non solo presso i cantieri ma anche presso gli impianti delle ditte, anche allo scopo di qualificare la produzione in tempo reale dei materiali destinati al cantiere.
E' consentito invece allestire di volta in volta uno dei laboratorio mobili in base alle specifiche esigenze delle giornate e dei momenti produttivi del cantiere da servire, in base a specifici accordi con la direzione di esecuzione del servizio e le direzioni lavori dei cantieri. In tal senso l'uso di un prefabbricato può essere inteso come supporto del laboratorio mobile per la conservazione di attrezzature o per l'effettuazione di alcuni tipi di prove che non richiedano una particolare urgenza e nemmeno la necessaria certificazione dei risultati ai sensi delle leggi vigenti.
DOMANDA 5: A pag. 3 del Disciplinare di gara - soggetti ammessi alla gara - è richiesto, quale requisito obbligatorio, a pena di esclusione:
(a) di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 20 della legge 05.11.1971 n. 1086;
(b) di essere certificato per poter svolgere tutte le prove previste dalla circolare di data 16.12.1999 n. 349/STC;
(c) di essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e al D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;
(d) di essere in possesso di un sistema di qualità certificato da un Ente riconosciuto e riguardante anche il processo di esecuzione e gestione dei servzi richiesti;
e si specifica che, in caso di Associazione Temporanea di Impresa, le suddette autorizzazioni e certificazioni devono essere possedute a pena di esclusione da ciascuna delle Ditte che compongono l'A.T.I..
Nella scheda 6 - "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" si chiede di dichiarare:
(a) di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 20 della legge 05.11.1971 n. 1086;
(b) di essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e al D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;
(c) di essere in possesso di un sistema di qualità certificato da un Ente riconosciuto e riguardante anche il processo di esecuzione e gestione dei servzi richiesti;
e nella nota in calce si chiarisce che:
- Per quanto concerne le Associazioni Temporanee di Imprese di tipo verticale, l'Autorizzazione e il requisito richiesti ai punti 1 e 2 devono essere possedute, a pena di esclusione, da ciascuna delle Ditte componenti l’A.T.I. per la parte del servizio che ciascuna di esse andrà a svolgere, purché l'A.T.I. nel complesso sia in possesso delle autorizzazioni richieste ai medesimi punti;
- Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese di tipo orizzontale, l'Autorizzazione e il requisito richiesti ai punti 1 e 2 devono essere possedute, a pena di esclusione, da ciascuna delle Ditte componenti l’A.T.I.;
- Il requisito di cui al punto 3 deve essere posseduto da tutte le Ditte componenti l'A.T.I., a prescindere dalla natura verticale o orizzontale della stessa;
Le norme di gara sopra riportate dispongono in merito al possesso dei requisiti da parte delle A.T.I. senza peraltro menzionare i consorzi ordinari di concorrenti. Si chiede pertanto se, in caso di Consorzio Ordinario già costituito, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) possano essere posseduti anche da una sola consorziata, mentre il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto da tutte le consorziate.
RISPOSTA 6: Per quanto riguarda la prima parte del quesito da Voi posto, si conferma quanto prescritto dalla Scheda n. 6: nella stessa è stato infatti eliminato il riferimento alla circolare di data 16.12.1999 n. 349/STC (che è rimasto nel Disciplinare di gara per un mero refuso). In caso di Associazione Temporanea d'Imprese vale quanto specificato in calce alla medesima Scheda n. 6. Per quanto riguarda i Consorzi Ordinari, come stabilito dal Consiglio di Stato con decisione n. 744 del 12.02.2010, il posesso di licenze, certificazioni ed autorizzazioni prescritte per lo svolgimento del serizio è richiesto singolarmente alle sole imprese che andranno ad eseguire il servizio.
DOMANDA 7: Il disciplinare di gara in oggetto prevede, quale requisito obbligatorio a pena di esclusione,
a) essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 20 L./11/1971. n. 1086;
b) essere certificato per svolgere tutte le prove previste dalla circolare in data 16/12/1999, n. 349/STC;
c) essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 6/6/2001, n.380 e al D.M. 14/1/2008;
d) essere in possesso di un sistema di qualità certificato a un ente riconosciuto e riguardante anche il processo di esecuzione e gestione dei servizi richiesti.
La disposizione dell'articolo 46, comma l-bis D.Lgs.163/2006 (introdotta dall'articolo 44 D.L. 13/5/2011, n. 70, convertito con modificazionì dalla L.12/7/2011, n.106) prevede: La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusioni. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
Per effetto della suddetta previsione legislativa si deve ritenere che possa costituire causa di esclusione dalla gara solo il mancato adempimento
a) di prescrizioni del D.Lgs.163/2006 e del D.P.R.207/2010 oppure
b) di prescrizioni derivanti da altre disposizioni di legge vigenti.
La previsione del disciplinare di gara che impone ai concorrenti il possesso dei sopra indicati requisiti a pena di esclusione, appare pertanto in contrasto con la norma suddetta.
Infatti,
a) l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 20 L./11/1971, n.1086 (ora sostituito dall'articolo 59 D.P.R.380/2001) si riferisce ai requisiti dei laboratori e non ai concorrenti alla gara e non esiste alcuna norma legislativa che imponga ai concorrenti di essere in possesso della suddetta autorizzazione;
b) la certificazione per svolgere tutte le prove previste dalla circolare del 16/12/1999, n. 349/STC si riferisce anch'essa ai laboratori e non ai concorrenti alla gara; inoltre si tratta di una circolare e non di una fonte legislativa, l'unica fonte che può prevedere una causa di esclusione dalla gara. Siamo pertanto a richiedere di voler fornire gli opportuni chiarimenti relativamente alle prescrizioni del disciplinare di gara che appaiono palesemente nulle.
RISPOSTA 7: Per l'obbligatorietà di legge delle certificazioni dei laboratori si vedano ad es. le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) all'art. 11.1 "Generalità", terz'ultimo paragrafo. I laboratori dovranno inoltre rientrare tra quelli previsti dall'art. 59 del D.M. 380/2001, altrimenti non potranno certificare la qualità dei materiali da costruzione. Per quanto riguarda il riferimento alla circolare dd. 16.12.1999. n. 349/STC, si ribadisce che trattasi di refuso.
DOMANDA 8: Siamo a chiederVI, per una corretta presentazione dell'offerta, coma mai a pagina 4 paragrafo 8 del disciplinare di gara si fa riferimento solo alla costituzione di un R.T.I. di tipo orizzontale, mentre a pagina 11 della scheda n. 6 si fa riferimento anche alla possibilità di costituire un A.T.I. di tipo verticale o orizzontale;
RISPOSTA 8: Vale quanto previsto dalla scheda 6.